Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7742 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/04/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SIELTE S.P.A., società incorporante la ITEL S.P.A., in persona dei

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VALLE DI PERNA l/A, presso lo studio dell’avvocato DIPENDENZA

SIELTE, rappresentata e difesa dall’avvocato AZZARELLO LUIGI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.D.G.;

– intimato –

sul ricorso 7087-2008 proposto da:

D.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GAVORRANO 12 SC B INT 4, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI

MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCA LUCIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SIELTE S.P.A., società incorporante la ITEL S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n, 273/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/10/2007 r.g.n. 771/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato SCARINGELLA MASSIMILIANO per delega AZZARELLO LUIGI;

udito l’Avvocato RICCA LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 3 ottobre 2007, la Corte d’Appello di Catania accoglieva il gravame svolto da D.D.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di annullamento del licenziamento intimato dalla Itel s.p.a., incorporata dalla Sielte s.p.a., a D.D. e ad altri lavoratori, a seguito di procedura di mobilità.

2. La Corte territoriale riteneva sussistenti nella procedura di mobilità avviata dalla ITEL s.p.a., con comunicazione del 9.11.1999, i seguenti profili di illegittimità:

il mancato inoltro della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, non rilevando a tal fine nè la comunicazione datata 15.2.2000 (recante una graduatoria per ogni singolo centro operativo in relazione ai profili professionali posseduti), nè la comunicazione suppletiva contenente la descrizione del sistema di individuazione del personale collocato in mobilità con precisazione dei criteri, datata 14.11.2000 (posteriore, peraltro, alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta il 31.7.2000); la successiva comunicazione all’Ufficio Regionale del Lavoro e alla Commissione Regionale per l’impiego di Palermo era avvenuta solo in data 14.11.2000, un anno dopo la richiesta d’inizio della procedura di mobilità; la mancanza, nella comunicazione iniziale del 9.11.1999, delle indicazioni prescritte ex lege: in particolare, i motivi tecnici dell’eccedenza, presupposto della mobilità, il ricorso a strumenti alternativi al licenziamento, non essendo all’uopo sufficiente il riferimento alla CIGS non costituente di per sè un mezzo alternativo; i profili professionali di tutto il personale abitualmente impiegato e l’ammontare delle voci retributive.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva che l’indicazione specifica dei criteri di individuazione del personale da collocare in mobilità, al fine di consentire la verifica da parte degli enti destinatari e dei lavoratori, non poteva ammettere sanatorie per non aver l’atto viziato perseguito lo scopo cui il prescritto requisito era preordinato (il controllo preventivo sui criteri di scelta adottati dal datore e la conoscenza delle ragioni della collocazione in mobilità e del licenziamento). Nè poteva attribuirsi efficacia sanante all’intempestiva comunicazione del datore di lavoro alle organizzazioni sindacali e alle altre autorità L. n. 223, ex art. art. 4, comma 9, (dopo un anno).

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Sielte spa, incorporante la Itel spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L’intimato ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo, illustrato con memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

6. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 29 (art. 360 c.p.c., n. 3, c.p.c.) per aver la Corte territoriale ritenuto la procedura di mobilità viziata per il mancato invio della comunicazione di avvio alla R.S.A. dell’unità di Ragusa cui apparteneva D.D., disattendendo la prova documentale costituita dal verbale delle elezioni dei rappresentanti sindacali da cui risultava che le OO.SS. avevano costituito la Rappresentanza Sindacale Unitaria, depositarla delle prerogative sindacali di cui alla L. n. 300 del 1970. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis; con il quale si chiede alla Corte di dire se alla RSU, a seguito della fusione L. n. 300 del 1970, ex art. 29, sono devolute le prerogative sindacali previste dalla stessa legge per le RSA. 7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione, omessa erronea e falsa applicazione della L. n. 223 cit., art. 4, comma 3, per aver il giudice del gravame ritenuto la procedura di avvio non conforme al dettato legislativo. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se l’omessa e/o falsa indicazione dei motivi di nullità della procedura di mobilità da parte del Giudice di merito costituisce violazione delle norme di diritto dettate dalla L. n. 223 del 1991, art. 4.

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 cit., art. 4, comma 9, per aver il giudice del gravame dichiarato l’inefficacia del licenziamento per vizi nella comunicazione alla P.A. finalizzata all’iscrizione nelle liste di mobilità e alla percezione della relativa indennità, potendone, invece, conseguire soltanto la tutela risarcitoria per il mancato godimento dei benefici connessi; e per non aver il giudice del gravame tenuto conto della decadenza L. n. 223 cit., ex art. 5 (licenziamento del 16.2.2000 impugnato con ricorso depositato il 31.7.2000), ritenendo inammissibile la sanatoria dell’atto viziato per il lungo tempo trascorso tra il licenziamento e la rinnovazione dell’atto viziato pur non produttivo di danni. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione di due quesiti di diritto relativi, il primo, alla decadenza, rilevabile anche d’ufficio, dall’impugnativa del licenziamento oltre i termini di cui alla L. n. 223 cit., art. 5 e, il secondo, relativo alla rinnovazione dell’atto invalido da parte del datore di lavoro non soggetto al termine di 120 giorni di cui alla L. n. 223 cit., art. 24, comma 1.

9. Rileva il collegio l’inammissibilità dei motivi del ricorso principale per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. A norma della prima parte dell’articolo citato nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1) a 4), l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Considerato che i tre motivi ricadono indubbiamente nell’ambito di operatività della disposizione richiamata, deve rilevarsi che i quesiti formulati a conclusione dei medesimi risultano chiaramente inidonei alla luce dei criteri che questa Corte ha già avuto occasione di precisare. Il quesito di diritto che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi della citata disposizione del codice di rito deve essere proposto in modo tale che la Corte possa rispondervi semplicemente con un sì o con un no. Ne consegue che è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate (Cass. 1906/2008). Si è anche osservato che il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base della decisione impugnata e che, quindi, il quesito non può risolversi in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo o nell’interpello della Corte di cassazione in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris, in quanto tale suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (ex multis, Cass. S.U. 25117/2008, Cass. 3519/2008; Cass. 19892/2007, 11535/2008, 16569/2008).

10. Nella specie, i quesiti si limitano ad evocare le disposizioni legislative reputate violate, enunciandone il dettato normativo, non proponendo nè la sintesi logico-giuridica della questione, nè l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito, nè la regola da applicare; in definitiva, non lambiscono in alcun modo la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis, Cass. 8463/2009; Cass. 4044/2009).

Alla dichiarata inammissibilità del ricorso principale segue l’inefficacia del ricorso incidentale condizionato tardivo (ex multis, Cass. 1528/2010; Cass. 8105/2006). Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, spese liquidate in Euro 41,00 ; oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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