Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7741 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di (OMISSIS) in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio 46, presso lo Studio Grez,

rappresentato e difeso dall’avv. Graziosi Benedetto giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia

213, presso l’avv. Raffaele Bava, rappresentato e difeso dall’avv.

Facinelli Roberto, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1098/04 del

29.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.2.2010 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Fausto Buccellato su delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 3.11.99 V.P. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Forlì il Comune di (OMISSIS), esponendo che l’ente territoriale gli aveva conferito l’incarico di progettare i lavori relativi alla costruzione di un campo sportivo polivalente in località (OMISSIS), per un compenso di L. 118.772.000; che il tribunale, con sentenza del 15.11.1994 aveva dichiarato l’improponibilità della domanda in virtù di clausola arbitrale; che la Corte di Appello di Bologna, con la successiva decisione dell’8.5.1997, aveva respinto il gravame, dichiarando inammissibile la domanda di condanna al risarcimento del danno per mancata indicazione della “causa petendi”.

Ciò premesso, chiedeva che il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno, sia contrattuale che extracontrattuale, in relazione alla mancata erogazione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti, asseritamente imputabile al ritardo con il quale il Comune aveva trasmesso l’attestazione del C.O.N.I. di conformità dell’impianto alle prescrizioni vigenti.

Il Comune, costituitosi, eccepiva l’improponibilità della domanda perchè coperta da giudicato, ed il Tribunale di Forlì escludeva l’applicabilità della clausola arbitrale, escludeva altresì la formazione del giudicato, riteneva che la mancata erogazione del mutuo di L. 315.000.000 fosse dovuto alla mancata allegazione del parere favorevole del C.O.N.I. – e quindi ad un errore imputabile al Comune, rimetteva infine la causa sul ruolo per la quantificazione del pregiudizio previo espletamento di consulenza tecnica. La sentenza, impugnata dal Comune, veniva confermata dalla Corte di Appello di Bologna, che rilevava in particolare come con la precedente decisione dell’8.5.1997 la stessa Corte avesse emesso una pronuncia di carattere esclusivamente processuale, sicchè non sarebbe stata configurabile una preclusione da giudicato, neppure implicito. Per di più il provvedimento impugnato sarebbe risultato meritevole di conferma anche sotto altro riflesso, vale a dire per il fatto che dalle prospettazioni di V. sarebbe emerso con certezza che la domanda dell’attore sarebbe stata incentrata sulla responsabilità contrattuale del Comune.

Quanto infine al mancato finanziamento dell’opera da parte del C.O.N.I., sarebbe stata condivisibile la motivazione del primo giudice al riguardo, atteso che il pagamento del compenso del professionista non era stato subordinato al riconoscimento del detto finanziamento e comunque, anche a voler ritenere diversamente, la condizione non si era avverata per fatto addebitabile al Comune, che non aveva inviato la documentazione necessaria a tal fine.

Avverso la decisione il Comune di (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva il Comune con controricorso poi ulteriormente illustrato da memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17.2.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso il Comune di (OMISSIS) ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 2909 c.c.. Il tribunale di Forlì, infatti, con la sentenza 832/94 (poi passata in giudicato) aveva dichiarato improponibile la domanda di condanna del Comune al pagamento del compenso professionale rivendicato da V.P. per la presenza di clausola compromissoria, mentre aveva dichiarato inammissibile per la mancanza di “causa petendi” la domanda di risarcimento danni a titolo extracontrattuale. Successivamente, tuttavia, V. aveva riproposto domanda risarcitoria, negoziale ed extracontrattuale, domanda che sarebbe stata preclusa dall’intervenuto giudicato e che a torto la Corte territoriale aveva ritenuto proponibile, sulla base dell’errato presupposto che la sentenza avesse sul punto un contenuto esclusivamente processuale.

2) violazione degli artt. 1218 e 1358 c.c. per il fatto che il mutuo per la realizzazione dell’opera pubblica non sarebbe stato concesso per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 202 del 1991, che aveva ridotto le disponibilità assegnate agli enti locali per il 1991, sicchè doveva ritenersi che il mancato verificarsi della condizione cui era stato sottoposto il pagamento non fosse imputabile a fatto addebitabile al Comune.

E’ fondato il primo motivo di impugnazione, restando assorbito il secondo. In proposito osserva il Collegio che la Corte di Appello ha escluso l’esistenza del giudicato, con riferimento alla precedente decisione della Corte di appello, sulla base delle seguenti considerazioni: a) la domanda (di accertamento di illecito) era stata dichiarata inammissibile per la mancata indicazione della causa petendi; b) la decisione escludeva indagini ed accertamenti di merito (questi solo avrebbero dato luogo al giudicato) ed aveva quindi natura processuale; c) la clausola compromissoria non avrebbe avuto ad oggetto anche l’accertamento di illecito e relative conseguenze, ma soltanto le modalità di determinazione e quantificazione dei compensi; d) la responsabilità dedotta, per quanto riferita al contrattuale e all’extracontrattuale, sarebbe stata configurabile esclusivamente sotto il primo aspetto.

Le dette considerazioni possono essere condivise, quanto a quella sub b), poichè è corretta l’affermazione secondo cui la natura processuale della decisione (non vi è infatti pronuncia sul merito della controversia) esclude la configurabilità del giudicato, quanto alle altre, poichè si tratta di incontestata ricostruzione della vicenda giudiziaria (sub a), ovvero di incensurata interpretazione degli atti processuali (sub c) e d).

Tuttavia non altrettanto può dirsi con riferimento alle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale. Al riguardo occorre innanzitutto precisare che sull’improponibilità, per effetto della clausola arbitrale, della domanda di riconoscimento del compenso formulata da V.P. si è incontestabilmente formato il giudicato, essendosi pronunciato in tal senso il Tribunale di Forlì con sentenza n. 832 del 15.11.1994, poi confermata sul punto dalla Corte di appello con decisione dell’8.5.1997, non ulteriormente impugnata.

La Corte di appello non ha ignorato tale profilo, essendosi piuttosto limitato,, ad affermare che nel caso in esame non sarebbe stata applicabile la detta clausola, poichè questa sarebbe stata correttamente evocabile soltanto con riferimento a controversie insorte per la liquidazione dei compensi, mentre viceversa l’attuale giudizio avrebbe avuto ad oggetto le conseguenze derivanti dall’illecito comportamento di una delle parti.

Tuttavia lo stesso giudice ha ritenuto che “pur avendo il V. fatto richiamo generico alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale del Comune, non v’è dubbio che in realtà venga in campo solamente la prima … quindi del risarcimento di danno contrattuale si sta discutendo” (p. 11), sicchè il titolo posto a base della pretesa azionata è pur sempre il contratto con il quale era stato conferito l’incarico di progettazione dei lavori, nel cui ambirò era stata inserita la clausola che prevedeva la devoluzione agli arbitri delle questioni concernenti le controversie insorte relativamente al diritto al compenso, mentre il contenuto della richiesta è pur sempre riconducibile al diritto ad acquisire il compenso per l’opera svolta (prospettato sotto il profilo del pregiudizio determinato dalla sua mancata acquisizione), rispetto al quale, come detto, è stato definitivamente accertata l’improponibilità della domanda davanti al giudice ordinario.

D’altra parte che il contenuto della controversia fosse nei termini ora indicati risulta anche dall’ulteriore aspetto rappresentato al giudice del merito, da questo deciso con statuizione non condivisa ed oggetto del secondo motivo di ricorso.

Prendendo infatti in esame l’ultimo motivo di appello, con il quale il Comune aveva attribuito “l’omessa liquidazione dei compensi al mancato verificarsi della condizione sospensiva – individuata nella concessione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti – a causa della L. n. 202 del 1991”, la Corte territoriale ha viceversa ritenuto che la mancata erogazione del mutuo derivasse da inescusabile errore del Comune che non aveva inviato la prescritta autorizzazione (ad esso addebitando quindi la mancata verificazione della condizione), così confermando, anche sotto il profilo delle argomentazioni nel concreto svolte, la riconducibilità della controversia alla questione relativa all’esistenza del diritto al compenso che peraltro, per i motivi sopra esposti, non avrebbe potuto essere trattata davanti all’autorità giudiziaria.

Il primo motivo di ricorso deve essere dunque accolto, e da ciò consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c., perchè la causa non poteva essere proposta.

L’esito positivo per i controricorrenti dei giudizi di merito e l’infondatezza della prospettazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza processuale induce alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ex art. 382 c.p.c., rigetta la domanda di V.P. e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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