Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7741 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24880-2015 proposto da:

S.C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO

VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

VACCARELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVIA BRANDANI,

FRANCESCO SINANTE COLUCCI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 269/2015 del TRIBUNALE di MATERA, depositata

il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il ricorrente S.C.V. impugna, articolando tre motivi di ricorso, la sentenza 13 marzo 2015, n. 269/2015, del Tribunale di Matera, che aveva rigettato l’appello dallo stesso proposto contro la sentenza del 28 febbraio 2013 pronunciata o dal Giudice di Pace di Matera. Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del S.C. su ricorso del (OMISSIS), per la somma di Euro 839,00, a titolo di contributo alla spesa per le competenze professionali di un avvocato, in forza di deliberazione dell’assemblea condominiale del (OMISSIS).

Il primo motivo del ricorso S.C.V. deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contiene la trascrizione integrale della citazione di primo grado e della citazione di diverso giudizio iniziato nel 2005, e in sostanza deduce che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale di Matera, lo stesso S.C. aveva impugnato in autonomo giudizio la deliberazione dell’assemblea condominiale del (OMISSIS). Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., per omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione della nullità della procura alla liti relativa al ricorso monitorio ed al difetto di prova scritta per l’emissione del decreto ingiuntivo. Questo motivo è accompagnato dall’integrale trascrizione della citazione in appello. Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1137 c.c..

L’intimato (OMISSIS), non ha svolto difese. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 380 – bis c.p.c..

Ritenuto che il ricorso proposto da S.C.V. potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Quanto al primo ed al terzo motivo di ricorso, occorre ricordare come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l’opposizione soltanto qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorchè non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012). Non ha, quindi, alcuna decisività che il ricorrente lamenti in cassazione l’errore percettivo del giudice del merito, il quale non si è avveduto della deduzione che la deliberazione assembleare del 24 giugno 2005, su cui fonda il credito azionato in sede monitoria, fosse stata oggetto di autonoma impugnazione del S.C., in quanto in simili procedimenti il giudice deve comunque limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare posta a fondamento della pretesa di riscossione di contributi condominiali, senza poterne sindacare, in via incidentale, la sua validità, essendo questa verifica riservata al giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26629 del 18/12/2009).

Quanto al secondo motivo, appare inammissibile la denuncia di omessa pronuncia, avendo il giudice d’appello pronunciato sia sul difetto di procura ad litem (pagina 3 di sentenza) sia sulla prova del credito (pagine 4-5 di sentenza). Non risulta, pertanto, affatto completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, come postula il vizio di omessa pronuncia, ed il ricorrente vuole, piuttosto, lamentarsi del mancato o insufficiente esame delle proprie argomentazioni, il che va prospettato in sede di legittimità come un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. Il Tribunale ha infatti evidenziato come nel giudizio di opposizione fosse stata rilasciata al difensore del Condominio (OMISSIS) valida procura. Può peraltro qui ribadirsi che la nullità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di valida procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l’opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell’esecuzione provvisoria e dell’incidenza delle spese nella fase monitoria – se l’ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011).

Quanto alla prova del credito, basta dire che, ai sensi e per gli effetti del collegato disposto dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 1, e art. 663 c.p.c., n. 1, la delibera dell’assemblea dei condomini, vincolando gli assenti ed i dissenzienti, raffigura il fatto costitutivo del credito concernente una somma liquida ed esigibile, la cui prova scritta è raffigurata dal relativo verbale, redatto nei modi di legge (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7569 del 29/08/1994). Qualora l’opponente a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., per il pagamento di contributi condominiali contesti la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, ovvero, in particolare, il verbale della delibera assembleare, il giudice, come detto in precedenza, può accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per effetto degli esiti del separato giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c..

Il ricorso va perciò rigettato, non dovendosi provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Condominio (OMISSIS) non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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