Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7741 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11260/2019 proposto da:

O.I., rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Bellini, (Pec:

chiara.bellini.ordineavvocativicenza.it) giusta procura speciale in

calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.I., (OMISSIS), ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Venezia che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso non contiene l’esposizione, seppure sommaria, dei fatti di causa;

esso prende avvio direttamente coi motivi di censura;

ciò costituisce violazione manifesta dell’art. 366 c.p.c., n. 3, dal momento che impedisce alla Corte la conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, ivi comprese le ragioni di doglianza prospettate dinanzi al giudice del merito;

deve a tal riguardo ribadirsi che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (v. Cass. n. 24432-20, nonchè in generale Cass. n. 13312-18);

ne segue che il ricorso va dichiarato inammissibile;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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