Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7740 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 14258/2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Lecco, alla via Carlo

Cattaneo n. 42/h, presso lo studio dell’Avvocato Maria Daniela

Sacchi, che lo difende in virtù di procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, con il decreto n. 3374 del 2019, ha respinto l’opposizione presentata da O.M., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale – richiesta con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria – adottato dalla Commissione territoriale di Monza.

1.1. Il Tribunale ha motivato il rigetto dell’opposizione rilevando che: (a) il ricorrente – il quale a fondamento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), aveva dedotto di essere espatriato per sfuggire alle ritorsioni degli appartenenti alla setta degli (OMISSIS), che gli avevano intimato di prendere il posto del defunto padre nella loro organizzazione: intimazione che egli non aveva raccolto in ragioni della propria fede (OMISSIS), i cui precetti erano in contrasto con i riti praticati dagli adepti alla setta – non era del tutto credibile, perchè il racconto della vicenda che l’aveva costretto all’espatrio – anche nella parte in cui il richiedente aveva riferito di essersi trasferito ad (OMISSIS) presso uno zio, dove era stato vittima dello scoppio di una bomba, in un attentato terroristico, che l’aveva gravemente menomato ad un piede -, oltre ad essere generico e contraddittorio su aspetti fondamentali della vicenda, era inverosimile, posto che gli (OMISSIS), secondo quanto appreso dalle fonti qualificate compulsate, non sono soliti trasmettere in modo forzoso ed elitario il posto di uno degli associati dopo la morte; (b) il diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non spettava, poichè nella regione di provenienza del ricorrente non era in atto una violenza indiscriminata derivante da conflitti armati, come desumibile dalle qualificate ed aggiornate fonti informative compulsate; (c) non sussistevano nemmeno i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 5, perchè il ricorrente non aveva neppure allegato alcuna circostanza idonea a palesarne la vulnerabilità, posto che i certificati medici versati in atti non documentavano alcuna patologia necessitante di un trattamento sanitario non erogabile in Patria, nè l’avvenuta integrazione socio-lavorativa in Italia.

2. Il decreto in premessa è stato impugnato per cassazione da O.M. con ricorso fondato su cinque motivi.

3. L’Amministrazione intimata non ha spiegato difese, essendosi limitata a depositare memoria di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (Sez. 2, n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (Sez. 3, n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, n. 5586 del 9/03/2011).

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Sostiene che tale norma sarebbe stata violata dal Tribunale, che non avrebbe tenuto conto del principio dell’attenuazione dell’onere probatorio che incombe sul richiedente protezione e dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa che grava sul giudice della protezione internazionale, da attuarsi anche mediante la rinnovazione dell’audizione del richiedente onde colmare eventuali lacune e incongruenze in cui questi sia incorso in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale; audizione tanto più necessaria ove di quest’ultima agli atti non vi sia videoregistrazione.

Il motivo è manifestamente infondato.

2.1.1. Quanto al profilo della mancata audizione del richiedente da parte del Tribunale, necessaria in ragione della mancanza della videoregistrazione dell’audizione davanti alla competente Commissione Territoriale, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che; a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli ?spetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Sez. 1, n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982).

Da ciò discende che, ai fini dell’ammissibilità della doglianza, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente contrastare l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui la difesa del ricorrente non aveva introdotto ulteriori temi d’indagine, nè allegato fatti nuovi ed avrebbe, quindi, dovuto puntualmente illustrare gli ulteriori temi d’indagine e i fatti nuovi dei quali il Tribunale aveva omesso l’esame, nonchè le incongruenze e le contraddizioni rilevate che avrebbero meritato di essere approfondite e chiarite, senza trascurare di lumeggiarne la decisività. Sotto questo profilo il motivo è generico.

2.1.11. Quanto al secondo profilo, quello che attiene al vaglio della credibilità del richiedente, il Tribunale, dando specificamente conto degli approfondimenti istruttori posti in essere e delle ragioni dell’apprezzamento compiuto, ha ritenuto che il suo racconto non fosse credibile, e lo stabilire se una persona sia attendibile od inattendibile è un apprezzamento di fatto che, in quanto tale, sfugge al sindacato di questa Corte (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571). Nè a tale principio deroga la legislazione speciale in materia di protezione internazionale: il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, infatti, non impone al giudicante – al contrario di quanto mostra di ritenere il ricorrente – l’obbligo di credere al richiedente asilo, quando questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda e non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa, ma pone a suo carico soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate, ed in particolare di stabilire “se le dichiarazioni del richiedente (siano) coerenti e plausibili” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c). Da ciò discende che, una volta che il giudice si sia attenuto al protocollo valutativo delineato dal D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 3, comma 5, egli rimane libero di credere o non credere al richiedente asilo, secondo il suo prudente apprezzamento, che in quanto tale non è sindacabile in questa sede, se congruamente motivato (Sez. 1, n. 21283 del 9.8.2019; Sez. 1, n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01; Sez. 1, n. 21128 del 7.8.2019; Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lett. b), per non avere il Tribunale ritenuto che la professione della religione (OMISSIS) in (OMISSIS) non costituisca persecuzione per motivi religiosi. Assume, al riguardo, che le fonti internazionali darebbero conto della situazione di discriminazione e di violenza cui sarebbero sottoposti i (OMISSIS) in (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

Invero, dal testo del provvedimento impugnato non risulta che il richiedente abbia allegato a fondamento della propria domanda di protezione internazionale di essere stato costretto a fuggire dalla (OMISSIS) per essere stato vittima o, comunque, esposto a specifici atti di persecuzione per motivi religiosi. Il motivo risulta di conseguenza carente d’interesse.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Sostiene, al riguardo, che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non sussistere, nella regione di sua provenienza (l'(OMISSIS)) una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate (pagg. 7 e 8 del decreto impugnato) ha accertato in fatto che nella regione di (OMISSIS) non è in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato. Lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione (Sez. 2, n. 23942 del 29/10/2020, Rv. 659606): censure, queste, neanche prospettate dall’odierno ricorrente (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Adduce che il Tribunale sarebbe venuto meno al dovere di “cooperazione istruttoria”, compiendo “una valutazione soltanto sommaria e superficiale della situazione attuale della (OMISSIS)”.

Il motivo è inammissibile.

Come già rilevato nella confutazione del terzo motivo di ricorso, il Tribunale ha ampiamente dato conto delle fonti internazionali cui ha fatto riferimento per trarre la conclusione dell’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione dell'(OMISSIS). Le fonti citate dal Tribunale sono attendibili ed aggiornate (UNHCR 2014; Human Right Watch, Word Report 2018; EASO 2018; ACCORD Gennaio 2019), di modo che la censura si risolve in un’inammissibile contestazione del fatto.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 sostenendo che il rigetto della domanda di protezione umanitaria sarebbe viziato dall’omessa considerazione del buon livello di integrazione nel contesto italiano raggiunto dal richiedente asilo e dalla sottovalutazione della documentazione sanitaria attestante la patologia al piede da questi accusata, non adeguatamente trattabile nel Paese di origine.

Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi della statuizione.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che il ricorrente non avesse “documentato significative circostanze in merito ad eventuali fattori soggettivi di vulnerabilità”, nè allegato alcunchè “in ordine alla vita trascorsa in Italia”, ai fini della concessione della protezione umanitaria. Tale argomentazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente e i rilievi in ordine alla erronea valutazione della documentazione sanitaria versata in atti, peraltro neppure articolati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, debordano dallo scrutinio consentito a questa Corte.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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