Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7740 del 02/04/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 7740 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5292-2008 proposto da:
ZENNARO STEFANO C.F.ZNNSFN60E05G642L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio
dell’avvocato

D’ANGELANTONIO

CLAUDIO,

che

lo

rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COND BELVEDERE VIA BELVEDERE 5 25 PIEVE DI CADORE, IN

2014

PERSONA DELL’AMM.RE P.T.;
– intimato –

301

DJ.

avverso la sentenza n. 99/2007 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI di PIEVE DI CADORE, depositata il
22/11/2007;

Data pubblicazione: 02/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato D’Angelantonio Claudio difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

,
Considerato
Che il Condominio Belvedere di Pieve di Cadore (BL) con atto di citazione
del 20 settembre 2004 conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di
Pieve di Cadore, Stefano Zennaro, Silvia Buitoni Zennaro e assumendo che i
convenuti avevano piantato nel loro fondo almeno di tre metri dal confine con

la proprietà del condominio, alberi di alto fusto, chiedeva la condanna
all’estirpazione di tali piante con correlativo ordine di astenersi dal piantare in
futuro altri alberi a distanza non consentita. Chiedeva in subordine la
condanna dei convenuti alla recisione dei rami che si protendevano oltre il
confine, nella proprietà condominiale.
Si costituiva Zennaro Stefano, mentre rimaneva contumace Zennaro Buitoni
.,

,

Silvia,chiedendo il rigetto delle domandi attrici.

v,,

Espletata CTU , il Giudice di Pace, con sentenza del 2005, accoglieva la
domanda subordinata avanzata dall’attore e condannava i convenuti a recidere
i rami che dal proprio fondo si protendevano nella proprietà dell’attore fino
all’altezza di tre metri e di estirpare rovi ed arbusti che fuoruscivano dalla rete
di recensione. Ordinava ai convenuti di astenersi per il futuro dal posizionare
alberi di alto fusto a distanza non regolamentare. Compensava Interamente tra
le parti le spese del giudizio e poneva a carico di entrambe le spese della CTU
nella misura del 50% ciascuno.
Avverso questa sentenza proponeva appello Zennaro Stefano riproponendo le
stese eccezioni che aveva proposto in primo grado e chiedeva la riforma totale
della sentenza impugnata
(
Si costituiva il Condominio Belvedere, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Tribunale di Belluno sez staccata di Pieve di Cadore, con sentenza n. 92 del


1

_
2007 accoglieva parzialmente l’appello ordinando a Stefano Zennaro
arretrare a non meno di tre metri dal confine le piante contrassegnate

di
nella

mappa attuale del giardino allegata alla CTU con i nn. 1, 4, 5, 7 8,9,11,17,
prescrivendo allo stesso Zennaro di mantenere le altre piante di abete rosso
dimoranti a meno di tre metri dal confine ad un altezza non superiore a due

78, 79 della mappa attuale del giardino allegata alla CTU per il resto
confermava la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio di
appello.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Stefano Zennaro con
ricorso affidato a tre motivi

.

Il Condominio Belvedere di Pieve di Cadore in questa fase non ha svolto

«

attività giudiziale. Il ricorrente ha precisato con l’atto di ricorso che la di lui
madre Silvia Zennaro Buitoni contumace nel giudizio di primo grado, in data
15 aprile 2004 è deceduta e il ricorrente ne è l’unico erede.
Il Collegio osserva
che la dichiarazione di Stefano Zennaro di essere l’unico erede di Silvia
Zennaro Buitoni è insufficiente ai fine di escludere che il contraddittorio sia
stato correttamente integrato. Piuttosto, Stefano Zennaro avrebbe dovuto
dimostrare

di essere l’unico erede con prova documentale e nel caso di

esistenza di altri eredi avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con gli
eventuali altri eredi di Silvia Zennaro Buitoni.
PQM
.
_

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli
eventuali altri eredi di Silvia Zennaro Buitoni, concedendo termine di novanta

_
2

metri e mezzo con esclusione delle piante contrassegnate con i nn. 2, 75, 76,

giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo
ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 28 gennaio 2014

Il Prete
let te

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