Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 774 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 13/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.13/01/2017),  n. 774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6903-2012 proposto da:

T.A.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI PAOLETTI, che lo rappresenta e difende con procura notarile

rep. 5629 del 28/9/2016;

– ricorrente –

contro

T.L., nella qualità di tutrice T.G.

elettivamente domiciliato, in ROMA, V. VEZIO CRISAFULLI 42, presso

lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO MACONE, rappresentata e difeso

dall’avvocato MARCELLI IGINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1763/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

udito l’Avvocato PAOLETTI Giovanni, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARCELLI Igino, difensore del resistente che si è

riportato alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso ex art. 366 c.p.c.;

per la condanna aggravata alle spese e per la statuizione sul

contributo unificato.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

T.F., quale tutore di T.G. (cui subentrava in corso di causa T.L.) conveniva in giudizio nel 1992 innanzi al Tribunale di Latina T.A., Tesolina e Renato.

Parte attrice, dedotta la condizione di interdizione del rappresentato e, fra l’altro, il fatto che i convenuti avevano realizzato èpere edili ed abusive occupazioni e coltivazioni in danno delle proprietà dell’interdetto, perduranti e da rimuovere, chiedevano, inoltre, che i convenuti fossero condannati alla restituzione al tutore del libretto di risparmio ove erano depositate somme dell’interdetto, nonchè a rendere il conto della pregressa gestione tutelare ed, in particolare, delle somme già introitate per pensione di reversibilità e di invalidità civile e di indennità di accompagnamento (in atti specificamente indicate). Costituitisi in giudizio i convenuti contestavano l’avversa domanda attorea, di cui chiedevano il rigetto per infondatezza.

Con sentenza n. 3773/2006 l’adito Tribunale condannava i convenuti T. a rilasciare il terreno dell’interdetto, dagli stessi occupato e coltivato, nonchè – in particolare – il T.A. ad abbattere la porzione di fabbricato dallo stesso illegittimamente realizzata, la T.T. ad adottare le idonee soluzioni definitive atte ad evitare l’affaccio e la veduta diretta sul terreno dell’interdetto;

condannava, inoltre il T.A. a consegnare alla tutrice T.L. (con obbligo per la stessa di reimpiego) la somma di Euro 29.206,51, oltre interessi, ponendo le spese del giudizio a carico dei convenuti in solido.

Avverso la succitata decisione del Tribunale di prima istanza il T.A. interponeva appello basato su tre motivi e resistito dalla parte appellata.

L’adita Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1763/2011, rigettava il proposto gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte capitolina ricorre il T.A. resistito con controricorso dalla parte intimata e fondato sull’elencazione di quattro asserite violazione semplicemente parametrite ai commi, rispettivamente, dell’art. 360 c.p.c., commi 5 e 3.

Diritto

RITENUTO in DIRITTO

1. – Con tutti i motivi del ricorso viene omessa del tutto l’indicazione delle norme di legge violate e dei fatti rilevanti ai fine del decidere ed oggetto di discussione.

Tale evidente carenza del ricorso, in ordine alle sole enunciate violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, rende il ricorso stesso del tutto inammissibile.

Deve, al riguardo ribadirsi il condiviso principio per cui “il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata aventi i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata” (Cass. n. 15592/2007), esposizione del tutto carente nella fattispecie.

Deve, pertanto, accogliersi – in punto – la richiesta del P.G. con declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.

2. – Non può – ad avviso del Collegio- viceversa accogliersi l’ulteriore richiesta del P.G. formulata nei confronti del ricorrente di condanna aggravata alle spese ex art. 96 c.p.c.. Tanto anche in considerazione della possibile controvertibilità della fattispecie anche a tenore delle varie argomentazioni di cui alla motivazione delle gravata decisione.

3. – Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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