Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7739 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 18303-2016

sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza n. R.G. 6267/2015

depositata il 22/07/2016 nel procedimento vertente tra:

T.F.;

ROMA CAPITALE (OMISSIS), EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che, visto l’art. 380 –

ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in camera di

consiglio, previa eventuale richiesta alla cancelleria del

tribunale, di procedere alla rituale comunicazione alle parti

dell’ordinanza, indichi la competenza del giudice di pace

territorialmente competente, con le conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che T.F. propose opposizione, davanti al Giudice di pace di Roma, avverso l’atto di preavviso di fermo amministrativo della sua vettura ed alla relativa cartella esattoriale a lui notificati in relazione a violazioni del codice della strada;

che il Giudice di pace si dichiarò incompetente, ritenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Roma;

che il Tribunale, davanti al quale il giudizio è stato riassunto dalla parte opponente, con ordinanza del 22 luglio 2016 ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sul rilievo che la competenza dovrebbe spettare al Giudice di pace;

che il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che, una volta accertato che il provvedimento emesso dal Tribunale sia stato comunicato alle parti, il regolamento venga deciso nel senso auspicato dal Tribunale, cioè dichiarando la competenza del Giudice di pace.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che questa Sesta Sezione Civile – 3, con le due ordinanze del 31 gennaio 2017, n. 2567 e n. 2568, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del codice della strada;

che, in particolare, si è richiesto un intervento chiarificatore in relazione a) alla natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione e opposizione al verbale di accertamento; b) se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo; che, pertanto, appare necessario rinviare la decisione del presente regolamento all’esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte.

PQM

dispone che la decisione del presente regolamento di competenza venga rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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