Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7738 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Mirabello, n. 14, presso l’avv. ANTICO Giuseppe, unitamente agli

avv.ti Raffaella Forliano e Alfonso Fragomeni che la rappresentano e

difendono per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende

per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Potenza n. 56, pubblicato

il 25 luglio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10

febbraio 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso con pronuncia nel merito.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 27 aprile 2007 T.M.G. chiedeva alla Corte d’Appello di Potenza la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata del processo contro di lei promosso da G. S. dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con ricorso del 13 novembre 1995 per l’annullamento della delibera con la quale le era stato assegnato con effetto retroattivo un posto di psicologa presso il Centro Psicomotorio di (OMISSIS) e definito con decreto di perenzione del 29 gennaio 2007.

Con decreto del 18-25 luglio 2007 la corte adita rigettava il ricorso osservando che il protrarsi del processo dinanzi al giudice amministrativo era stato funzionale all’interesse della T., la quale aveva continuato ad occupare il posto di psicologa in contestazione e che, pur a seguito dell’avviso in data 30 gennaio 2006 – secondo cui in mancanza di una nuova istanza di fissazione nel ter mine di sei mesi il ricorso sarebbe stato dichiarato perento – aveva scelto di non provocare la decisione nel merito che avrebbe potuto ribaltare l’esito della fase cautelare pervenendo ad una pronuncia ad essa sfavorevole.

Contro il decreto ricorre per cassazione T.M.G. con due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro connessione logica, la ricorrente si duole che il provvedimento impugnato abbia erroneamente escluso ogni pregiudizio per la durata non ragionevole del processo assumendo che la ricorrente non sarebbe rimasta pregiudicata dalla eccessiva durata del processo.

Va preliminarmente esclusa l’inammissibilità del ricorso eccepita dall’Amministrazione poichè, contrariamente a quanto da essa ritenuto, le censure non si limitano a sollecitare un diverso esame del merito, ma denunciano la errata interpretazione della disciplina normativa in materia di equa riparazione la quale consente di escludere ogni pregiudizio di ordine non patrimoniale solo nelle fattispecie nelle quali la durata del processo si converta in un concreto vantaggio per la parte che non ha perciò motivo di dolersene. Parimenti va esclusa la inammissibilità del ricorso per l’eccepita violazione del diritto di difesa conseguente alla formulazione cumulativa del motivi di gravame, essendo chiaramente individuabile la portata delle censure mosse dalla ricorrente contro il provvedimento impugnato.

Ciò premesso, va innanzi tutto ricordato che nella valutazione della durata del processo amministrativo si prescinde da ogni atto di impulso di natura sollecitatoria proveniente dalle parti e che non ha perciò alcuna rilevanza il comportamento inerte delle parti successivo alla proposizione ricorso.

Nessun valore ha, poi, il rilievo formulato dalla T. secondo cui nulla potrebbe ad essa imputarsi nella sua qualità di parte controinteressata tenuto conto del fatto che dopo la domanda di fissazione dell’udienza di discussione e contestuale istanza di prelievo da parte della G. – cui era seguita il rigetto della domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato – il processo so era rimasto quiescente sino all’invio dell’avviso previsto dalla L. n. 205 del 2000, art. 9, poichè l’avviso viene notificato alle parti costituite, e quindi anche al controinteressato, ma consente solo alle parti ricorrenti e non anche ai controinteressati di impedire la perenzione dopo il decorso di dieci anni dalla data del deposito del ricorso con la presentazione di una nuova istanza di fissazione.

Deve infatti considerarsi che – anche se si ritiene che, nonostante la formulazione letterale della norma in esame, tutte le parti possano attivarsi per impedire la perenzione del ricorso alla cui decisione hanno pari interesse nella loro posizione di parti costituite – la definizione del ricorso con una pronuncia di merito invece che di perenzione non esercita alcuna influenza sulla durata del processo, la cui ragionevolezza deve essere assicurata a tutte le parti, prescindendo dall’accoglimento o dal rigetto della pretesa dedotta in giudizio.

Nè poi può condividersi l’interpretazione posta a fondamento del decreto impugnato secondo cui l’eccessiva durata del processo non comportava nella specie alcun pregiudizio per la T., che anzi ne sarebbe rimasta avvantaggiata, perdurando pur sempre l’incertezza in ordine alla validità della delibera impugnata ed alla conseguente conservazione del posto di psicologa che le era stato assegnato: ciò esclude, pertanto, ogni possibilità di assimilazione della fattispecie in esame a quella – menzionata nel decreto impugnato – del conduttore sottoposto ad esecuzione per rilascio dell’immobile in debitamente occupato, che all’esito della procedura esecutiva dovrà essere in ogni caso rilasciato.

L’ accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, consente la decisione merito, essendo incontestata la durata del processo presupposto, introdotto con ricorso depositato il 13 novembre 1995 e concluso con decreto di perenzione del 29 gennaio 2007: ne consegue che a fronte di un’eccedenza di otto anni, due mesi e sedici giorni l’Amministrazione convenuta dev’essere condannata ad un’equa riparazione in misura di _. 7.458,00, pari ad Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1000,00 per gli anni ulteriori, con gli interessi legali dalla domanda.

Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, accoglie la domanda di equa riparazione proposta da T.M.G. e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 7.458,00 con gli interessi dalla domanda nonchè al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 850,00 per onorari, e, per il giudizio di cassazione, in ulteriori Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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