Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7738 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.24/03/2017), n. 7738
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 18302-2016
sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza n. 62627/2015
depositata il 22/07/2015 nel procedimento vertente tra:
R.F.M.;
COMUNE di ROMA, COMUNE di CEFALU’, COMUNE di CALTANISSETTA, COMUNE di
SABAUDIA, COMUNE di SAN CATALDO, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO
MARIA;
lette le conclusioni scritte del P.G. in persona Sostituto
Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che, visto l’art. 380 –
ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in camera di
consiglio previa eventuale richiesta alla cancelleria del Tribunale,
di procedere alla rituale comunicazione alle parti dell’ordinanza,
indichi la competenza del giudice di pace territorialmente
competente, con le conseguenze di legge.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che R.F.M. propose opposizione, davanti al Giudice di pace di Roma, avverso l’atto di preavviso di fermo amministrativo della sua vettura ed alle cartelle esattoriali contenenti le relative intimazioni di pagamento a lui notificati in relazione a violazioni del codice della strada;
che il Giudice di pace si dichiarò incompetente, ritenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Roma;
che il Tribunale, davanti al quale il giudizio è stato riassunto dalla parte opponente, con ordinanza del 22 luglio 2016 ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sul rilievo che la competenza dovrebbe spettare al Giudice di pace;
che il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che, una volta accertato che il provvedimento emesso dal Tribunale sia stato comunicato alle parti, il regolamento venga deciso nel senso auspicato dal Tribunale, cioè dichiarando la competenza del Giudice di pace.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che questa Sesta Sezione Civile – 3, con le due ordinanze del 31 gennaio 2017, n. 2567 e n. 2568, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del codice della strada;
che, in particolare, si è richiesto un intervento chiarificatore in relazione a) alla natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione e opposizione al verbale di accertamento; b) se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo; che, pertanto, appare necessario rinviare la decisione del presente regolamento all’esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte.
PQM
dispone che la decisione del presente regolamento di competenza venga rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017