Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7738 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12290/2019 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

Cassazione, difeso dall’Avvocato Roberto Denti, giusta procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 4/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.I., cittadino (OMISSIS), ricorre con due motivi contro il decreto del 4 marzo 2019 con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale di Milano – Monza, della protezione internazionale richiesta.

2. L’Amministrazione intimata non ha spiegato difese, essendosi limitata a depositare “memoria di costituzione”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 370 c.p.c., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (Sez. 2, n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (Sez. 3, n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, n. 5586 del 9/03/2011).

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, censurando il decreto impugnato sotto due distinti profili: I. per avere escluso che egli fosse meritevole della protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, avendone ritenuto non credibile il racconto della vicenda che l’aveva costretto all’espatrio (la violenta ritorsione cui sarebbe stato sottoposto, assieme ai familiari, dal soggetto da lui denunciato alla polizia come l’autore dell’omicidio di un cliente del suo negozio di frutta e verdura); II. per avergli negato la suddetta protezione, nella forma prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo stimato non sussistente, in Punjab, sua regione di provenienza, un conflitto armato suscettibile di provocare una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata. Assume, in particolare, quanto al primo profilo, che il giudizio di non credibilità del racconto sarebbe opinabile, avendolo il Tribunale fondato sul contenuto di un documento ritenuto, però, non genuino, e non avendo spiegato per quale ragione egli non avrebbe potuto conoscere l’autore dell’omicidio. Deduce, quanto al secondo profilo, che la motivazione rassegnata dal Tribunale, valorizzando il mero dato della sua provenienza da una zona meno colpita delle altre dalla violenza indiscriminata di matrice terroristica, sarebbe apparente, dal momento che in tutto il Pakistan tale tipo di violenza è capillarmente diffusa.

Il motivo è inammissibile

2.1.I. Nel suo primo profilo, quello concernente il giudizio di credibilità del richiedente, in riferimento alle forme di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), la censura, lungi dal lamentare la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, esula dall’ambito della denuncia del giudizio di violazione di legge ed è, invece, diretta ad attaccare la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato, come reso manifesto dal frequente ricorso ai termini “opinabilità” e “plausibilità” delle argomentazioni, per di più attraverso una critica parziale, e perciò generica, dell’articolato ragionamento del giudice censurato.

Ne viene che la censura sul punto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492) ed ad investire, comunque, la Corte di uno scrutinio sulla motivazione tuttavia non consentito, non essendo stato dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1.II. Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Punjab, Paese, questo, da cui il ricorrente ha dichiarato di provenire, e ciò ha fatto richiamando fonti espressamente citate (EASO reports 2017-2018), in piena osservanza del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Sicchè ancora una volta la censura è volta inammissibilmente a ribaltare il giudizio di fatto effettuato dal giudice di merito (Sez. 2, n. 23942 del 29/10/2020, Rv. 659606).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, censurando il decreto impugnato per aver negato al richiedente la protezione umanitaria, che ne avrebbe avuto diritto in ragione della situazione di grave insicurezza e precarietà caratterizzante il Pakistan, nel quale, oltretutto, egli non avrebbe la possibilità di trovare un occupazione e dovrebbe far fronte agli effetti di uno sradicamento sociale protrattosi per anni, a fronte, invece, di un avviato percorso di integrazione sociale.

Il motivo è inammissibile.

Le censure in esso sviluppate difettano di specificità rispetto alla ratio decidendi sottesa alla statuizione impugnata: nulla, invero, è specificamente dedotto sia per criticare la sottovalutazione del percorso di integrazione compiuto dal ricorrente durante la fase di accoglienza, sia per contrastare, con concreti elementi di segno contrario, il ritenuto difetto d’integrazione tout court.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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