Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7738 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/04/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO

142/C, presso lo studio dell’avvocato PRUDENTE SIMONA, rappresentato

e difeso dall’avvocato SORBELLO GAETANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 859/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 11/10/2006 R.G.N. 1244/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Messina, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ad C.A., dipendente del Ministero della Giustizia inquadrato nella 9^ qualifica funzionale, con profilo di direttore di cancelleria, e poi nella posizione economica C3 introdotta dal Contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Ministeri 16 febbraio 1999, il diritto alle differenze retributive, rispetto al trattamento dei dirigenti di seconda fascia, a decorrere dal 23 novembre 1998, per lo svolgimento delle relative mansioni sino al collocamento a riposo nel 2001.

La Corte d’Appello ha escluso che il caso di specie fosse riconducibile alla reggenza dell’ufficio, compresa fra le mansioni esigibili dai dipendenti inquadrati nella 9^ qualifica funzionale, non essendosi trattato di sostituzione di carattere eccezionale e transitorio, in attesa della destinazione titolare, ma di assegnazione di funzioni dirigenziali, in sostituzione di un dirigente al quale era stato affidato un altro incarico, fatta per sopperire alla mancata nomina di un altro dirigente.

Il Ministero della Giustizia chiede la cassazione la sentenza sulla base di un motivo di ricorso.

C.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Secondo il ricorrente, sino all’entrata in vigore del Contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5 aprile 2000, la disposizione normativa in base alla quale deve essere valutata la pretesa del C. è il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, il quale prevede specificamente tra le funzioni dei dipendenti inquadrati nella 9^ qualifica funzionale la reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare.

Quindi l’attività svolta dal C. per il periodo in questione non può dargli diritto ad alcuna differenza retributiva non potendo esser considerata come svolgimento di mansioni superiori.

Anche il Contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia ha sostanzialmente confermato tale previsione, stabilendo per i dipendenti inquadrati nella posizione economica C3 la funzione vicaria del dirigente ed estendendo tale possibilità anche a quelli inquadrati nella posizione economica C2. A sua volta, la L. 15 luglio 2002, n. 145, modificando il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19 e dichiarando non derogabili dalle fonti collettive le disposizioni dello stesso art. 19, ha regolato le specifiche modalità di conferimento di incarichi dirigenziali ai soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali, in termini che non si riscontrano affatto nel caso di specie, dove l’assegnazione dei compiti di sostituzione del dirigente è stata disposta con mero ordine di servizio adottato dal Capo dell’ufficio.

In ogni caso, anche in base agli orientamenti della Corte costituzionale, come espressi in particolare nella sentenza n. 115 del 2003, il temporaneo esercizio di mansioni superiori non impone la corresponsione del complessivo trattamento economico di chi di quelle funzioni sia titolare.

Infine, nel caso di specie manca la prova dell’esercizio pieno da parte del C. delle mansioni dirigenziali.

Il ricorso è infondato.

Gli argomenti che il ricorrente ritiene di trarre dalla disciplina della reggenza contenuta nel D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20 e successivamente da quella circa la funzione vicaria del dirigente, prevista dalla contrattazione collettiva integrativa – peraltro neppure riportata nella sua integralità- nonchè dalla peculiare normativa introdotta dalla L. n. 145 del 2002, in materia di conferimento degli incarichi dirigenziale non sono pertinenti perchè non tengono conto dei limiti entro i quali sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte può configurarsi la reggenza dell’ufficio dirigenziale, come mansione ricompresa negli obblighi del dipendente dell’ex 9^ qualifica funzionale poi inquadrato nella posizione economica C3, stabiliti prima dalla fonte legale, poi da quella contrattuale.

Questa Corte ha infatti affermato – e qui intende ribadire- che il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità (“in attesa della destinazione del dirigente titolare”), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali (Cass. 2007/9130; 2007/20899; 2008/4675). Nè- come è stato ulteriormente precisato- la situazione può considerarsi mutata per effetto della nuova classificazione attuata dal c.c.n.l. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprendendosi tra le mansioni proprie del profilo relativo alla posizione economica C3 le funzioni di reggenza del ruolo dirigenziale, bensì quella, più limitata, di assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare e dovendosi ritenere, alla stregua dell’interpretazione letterale del contratto, che le parti contrattuali, omettendo l’indicazione della reggenza, hanno inteso scientemente escludere tale figura dalla declaratoria del profilo relativo alla posizione economica C3 (Cass. 2534/2009; 3696/2010).

Il richiamo alla sentenza costituzionale 115 del 2003 è inconferente.

Per un verso- come già osservato da Cass. 3696/2010 cit.- non si tratta qui, genericamente dello svolgimento di mansioni superiori da parte di dipendenti della P. A. ma dell’esercizio di una reggenza dell’ufficio dirigenziale oltre i limiti di straordinarietà e temporaneità normativamente previsti. Per altro verso in quella pronunzia la Corte Costituzionale ha ritenuto non contrastante con gli arti 3 e 36 Cost. una specifica disposizione di legge (la L.R. Lombardia 26 aprile 1990, n. 25, art. 24, comma 3) che aveva riconosciuto a soggetti che, pur appartenendo ad altra qualifica, svolgevano temporaneamente funzioni apicali, un trattamento complessivamente inferiore a quello previsto per gli appartenenti alla qualifica superiore che tali funzioni esercitavano in via ordinaria. Nel caso in esame, invece, una siffatta differenziazione sarebbe priva di base normativa, non essendovi, per il caso di sostituzione del dirigente protrattasi oltre i limiti della reggenza, alcuna disposizione specifica sul trattamento economico, e dovendo quindi farsi applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52. Non si vede quindi come la decisione del giudice delle leggi possa incidere sulla soluzione della questione qui proposta.

Infine, costituisce apprezzamento di fatto esclusivamente rimesso al giudice di merito, la pienezza dell’esercizio, in via sostitutiva, dei compiti dirigenziali da parte dell’attuale controricorrente, con conseguente non accoglibilità dell’ulteriore profilo di censura svolto nel ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese in Euro 17,00 oltre ad Euro 3000 per onorari, nonchè CPA. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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