Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7737 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.24/03/2017),  n. 7737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28020/2015 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GENENERALE

GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

PAZZAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO NICOLINI;

– ricorrente –

contro

R.T.E., R.T.A.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo

studio dell’avvocato FABIO CUTULI, rappresentate e difese dagli

avvocati ADRIANA ZUCCONI GALLI FONSECA, GIANDOMENICO ROSSI;

– controricorrenti –

e contro

R.T.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 665/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.E. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Piacenza, in favore di R.T.E. ed A., per la somma di Euro 48.795,88 a titolo di canoni scaduti, contributi consortili ed altro;

che si costituirono in giudizio entrambe le convenute, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la condanna dell’opponente al pagamento della maggiore somma di Euro 52.049,80;

che il Tribunale rigettò l’opposizione e condannò il C. al pagamento della maggiore somma come richiesta dalle opposte, nonchè alla rifusione delle spese di lite;

che la pronuncia è stata impugnata dal C. e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 19 maggio 2015, ha rigettato il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado;

che contro la sentenza d’appello ricorre C.E. con atto affidato a due motivi;

che resistono R.T.E. ed A. con un unico controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il secondo motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, ora rifluito nel D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11, osservando che il procedimento per ingiunzione avrebbe dovuto essere considerato improponibile per il mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione;

che su tale questione non risultano precedenti specifici di questa Corte; che appare pertanto necessario rimettere la decisione alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile;

visto l’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modifiche nella L. 25 ottobre 2016, n. 197.

PQM

La Corte dispone che la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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