Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7737 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 12288/2019 proposto da:

M.A.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gilardoni,

giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 13 febbraio

2019;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 dicembre

2020 dal Consigliere Dott. Irene Scordamaglia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 1558 del 13 febbraio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da M.A.N., cittadino (OMISSIS).

2. Avverso il predetto decreto M.A.N. ha proposto ricorso per cassazione, limitandosi ad enunciare la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10, e 11 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e chiedendo a questa Corte di volere sollevare eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 e D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito nella L. n. 46 del 2017.

3. L’Amministrazione intimata non ha spiegato difese, essendosi limitata a depositare “memoria di costituzione”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Sez. 2, n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Sez. 3, n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, n. 5586 del 9/03/2011).

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Parte ricorrente chiede preliminarmente a questa Corte di sollevare l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3-septies (recte: introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46), sostenendo che la previsione di un unico termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento per l’impugnazione del decreto che decide sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, in quanto introduce una deroga irragionevole e contraddittoria rispetto alle norme del codice di rito, richiamate ai fini della disciplina generale del procedimento, che non trova giustificazione nelle esigenze di celerità del procedimento, la cui durata non è fissata in misura cogente.

L’eccezione è manifestamente infondata.

La questione di legittimità costituzionale illustrata, oltre a risultare irrilevante, essendo stato il ricorso proposto entro il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto impugnato, è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, in virtù del rilievo secondo il quale la previsione del termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione, a far data dalla comunicazione del decreto, rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che lo stesso legislatore ha reputato sussistenti in diverse fattispecie (ad esempio, L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99, u.c.) (Sez. 1, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521; conf. Sez. 1, n. 28119 del 05/11/2018, Rv. 651799).

2.2. Parte ricorrente chiede, altresì, a questa Corte di sollevare eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito in L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione del D.L., ponendo in particolare l’accento sul differimento di 180 giorni dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale.

L’eccezione è manifestamente infondata.

Questa Corte (Sez. 1, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521; conf. Sez. 1, n. 28119 del 05/11/2018, Rv. 651799) l’ha già dichiarata tale, osservando come la disposizione transitoria, che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, sia connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.

2.3. I motivi di ricorso che fanno valere la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sono inammissibili.

I motivi di ricorso per cassazione che si risolvano, infatti, in mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una loro lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfano i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili (Sez. 6 – 5, n. 187 del 08/01/2014, Rv. 628775; Sez. L, n. 5024 del 08/04/2002, Rv. 553591).

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA