Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7736 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR

228/B, presso l’avvocato ADENZATO PAOLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CAVALCANTI VITTORIO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASSANO ALLO JONIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 510/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato VITTORIO CAVALCANTI che ha

chiesto il rinvio per rinnovo della notifica;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per rinvio per rinnovo

notifica.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 5.12.2005, seguito dal deposito di memoria, in cui si profila anche la questione di costituzionalita’ dell’art. 291 c.p.c., F.S. ha impugnato la sentenza resa il 19.07 – 5.10.2004 dalla Corte di appello di Catanzaro, nei confronti sia suoi che del Comune di Cassano allo Jonio, il quale non ha svolto attivita’ difensiva.

Per la notificazione del suddetto ricorso (di cui l’art. 330 c.p.c., comma 1 prescrive il luogo) sono state adottate le formalita’ previste dall’art. 149 c.p.c. ma l’atto, sebbene spedito per la notifica a mezzo posta il 15.11.2005 (e, dunque, entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.), non e’ mai pervenuto al Comune destinatario, rappresentato e difeso in appello dall’Avv.to R. Falvo, in quanto, come attestato dal notificatore il 24.11.2005, il domicilio eletto dall’ente locale nel giudizio di secondo grado, ossia Largo Zinzi 2 in Catanzaro, presso lo studio dell’Avvio B. Candreva, risultava variato per trasferimento.

Con successiva istanza, depositata il 22.04.2009, il F. ha chiesto ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la concessione di un nuovo termine per la notificazione di detto ricorso, allegando l’attestazione rilasciata il 9.10.2006 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, secondo cui lo studio dell’Avvio B. Candreva era ubicato in Catanzaro, via F. Crispi n. 146. Con l’istanza in esame il F. deduce in sintesi:

a. di avere appreso l’avvenuto trasferimento di detto studio legale il 24.11.2005, in data posteriore alla scadenza dei termini per la proposizione del presente gravame, quando gli era stato restituito il plico di cui alla sua tempestiva richiesta di notifica, rispetto alla quale aveva anche depositato il ricorso ed i relativi documenti;

b. che la mancata notifica o il relativo vizio ed il conseguente mancato rispetto del prescritto termine decadenziale per il gravame sono dipesi da fatti a lui non imputabili a titolo di dolo o colpa, dal momento che aveva tempestivamente svolto ogni attivita’ di sua competenza e che era riuscito ad ottenere la certificazione del nuovo indirizzo del procuratore domiciliatario solo rivolgendosi dapprima inutilmente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e poi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza;

c. che, dunque, il vizio della notificazione doveva a suo parere “assai presumibilmente” essere ricondotto alla ritardata comunicazione della nuova sede dello studio legale;

d. che il diniego di nuovo termine ai sensi dell’ari. 291 c.p.c. nell’ipotesi di incolpevole inosservanza del primo integrerebbe la palese violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. che il ricorso e l’istanza depositata il 22.04.2009 ineriscono alla citata sentenza pubblicata il 5.10.2004 e dunque, in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ragione per cui, ai sensi della disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, si applica il vecchio rito – che non appaiono ricorrere i presupposti per disporre (come anche previsto dall’art. 375 c.p.c., n. 2, nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 9) che la notificazione sia rinnovata, e cio’ ai sensi sia dell’art. 291 c.p.c. che dell’art. 184 bis c.p.c., poiche’:

1. in tema di notificazione ex art. 149 c.p.c. questa Corte, applicando, in linea con le note pronunce del giudice delle leggi, il principio della scissione del momento di perfezionamento di detta notificazione per il notificante e per il destinatario, ha gia’ ripetutamele affermato che .ove il procedimento sia stato tempestivamente avviato ed il relativo perfezionamento sia mancato per cause non imputabili al notificante questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda a rinnovare la notificazione con sollecita diligenza avuto riguardo al momento in cui e’ posto in condizione di sapere che il primo tentativo di notificazione non ha avuto buon fine (Cass. SU 200610216; Cass. 200622480; 200624702; 200706360;

200710693; 200806547).

2. in particolare si e’ sottolineato che in tale ipotesi ove il notificante “riavvii il procedimento notificatorio oltre il termine perentorio stabilito per l’impugnazione, questa non soggiace alla sanzione d’inammissibilita’, se egli ha provveduto con sollecita diligenza – da valutare secondo un principio di ragionevolezza avuto riguardo al momento dell’acquisizione della notizia dell’esito negativo della prima notificazione ed a quello in cui il notificante provvede a riavviare validamente il procedimento – in tal modo non essendo vulnerato ne’ l’interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilita’ delle situazioni giuridiche conseguenti alla pronunzia, ne’ gli artt. 3 e 24 Cost., come avverrebbe invece nel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza”.

3. da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17352 del 2009 hanno affermato il seguente principio di diritto “In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta’ e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.

che il F., non essendosi il procedimento notificatorio concluso, ragione per cui non ricorrono i presupposti di cui all’art. 291 c.p.c. per il diverso caso di vizi della completata notificazione ed e’, quindi, anche irrilevante la prospettata questione di costituzionalita’, ben avrebbe potuto “in tempo ragionevole” autonomamente riavviare il procedimento notificatorio se non anche instare per la riammissione in termini con fissazione di un termine per provvedere a tale incombente;

che, invece, il ricorrente, sebbene sin dal novembre 2005 avesse appreso che il ricorso per Cassazione non era stato notificato a causa della variazione dell’ufficio presso il quale la controparte aveva eletto domicilio, non solo non ha proceduto autonomamente ad alcun rinnovo della prima notificazione non andata a buon fine ma soprattutto solo il 22.04.2009, dopo piu’ di tre anni dall’intervenuta conoscenza dell’esito negativo della prima, ha depositato l’istanza di nuovo termine, quando erano di nuovo ampiamente decorsi i termini di legge per la proposizione del gravame;

che, pertanto, non potendo essere accolta l’istanza in argomento, affetta da irragionevole ritardo da ingiustificabile inerzia, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per mancanza della relativa notificazione che non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese atteso l’esito del giudizio e la mancata costituzione dell’ente locale.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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