Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7736 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12291/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte

di cassazione, difeso dall’Avvocato Roberto Denti, giusta procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M., cittadino (OMISSIS), ricorre, con due motivi, contro il decreto del 28 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale richiesta.

2. L’Amministrazione intimata non ha spiegato difese, essendosi limitata a depositare “memoria di costituzione”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Sez. 2, n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Sez. 3, n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, n. 5586 del 9/03/2011).

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, censurando il decreto impugnato sotto due distinti profili: I. per avere escluso che egli fosse meritevole delle forme di protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) della norma evocata, avendone ritenuto non credibile il racconto della vicenda che l’aveva costretto all’espatrio (la falsa accusa di omicidio della giovane con la quale intratteneva una relazione osteggiata delle rispettive famiglie); II. per avergli negato la suddetta protezione, nella forma prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perchè stimato non sussistente, in Punjab, sua regione di provenienza, un conflitto armato suscettibile di provocare una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata. Assume, in particolare, quanto al primo profilo, che il Tribunale, piuttosto che limitarsi a stigmatizzare in termini di non genuinità i documenti prodotti in giudizio (l’immagine di un mandato di comparizione per rispondere del delitto di cui agli artt. 302 e 304 c.p. pakistano e di un mandato di arresto firmato da un giudice di famiglia), preso atto dell’esistenza di un principio di prova, avrebbe dovuto attivare i propri poteri di implementazione istruttoria officiosa e verificare presso l’Autorità consolare pakistana se egli fosse o meno sottoposto a procedimento o processo penale per l’omicidio di una ragazza. Deduce, quanto al secondo profilo, che la motivazione rassegnata dal Tribunale, valorizzando il mero dato della sua provenienza da una zona meno colpita delle altre dalla violenza indiscriminata di matrice terroristica, sarebbe apparente, dal momento che in tutto il Pakistan tale tipo di violenza è capillarmente diffusa.

Il motivo è inammissibile

2.1.I. Nel suo primo profilo, quello concernente il giudizio di credibilità del richiedente, in riferimento alle forme di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), la censura, lungi dal lamentare la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, esula dall’ambito della denuncia del giudizio di violazione di legge ed è, invece, diretta ad attaccare la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato, per di più attraverso una critica parziale, e perciò generica, dell’articolato ragionamento del giudice censurato.

Il Tribunale ha, infatti, affermato che il racconto del richiedente – in ordine alla falsa accusa di omicidio della ragazza, di fede religiosa mussulmana sciita, con la quale egli aveva intrattenuto una relazione, rivoltagli dai parenti di quest’ultima, contrari alla relazione con un mussulmano di fede sunnita, tanto da arrivare ad uccidere la loro congiunta, allorchè l’avevano sorpresa con il richiedente – non era credibile perchè le fonti consultate attestavano che gli sciiti rappresentano una minoranza in Pakistan; che, come tali, erano dotati di una minore protezione da parte delle autorità; che, comunque, sciti e sunniti sono tra loro ben integrati e si uniscono frequentemente in matrimonio tra loro. Ha, poi, rilevato che, pur a volere dar credito alla versione del richiedente: era scarsamente plausibile che i parenti della vittima avessero cercato di far ricadere sul richiedente la responsabilità della morte della loro congiunta, da loro stessi uccisa per ragioni di onore, perchè l’omicidio per ragioni di onore è fatto tollerato nella società pakistana e scarsamente perseguito dalle Autorità; che le fonti consultate stavano poi a dimostrare che i documenti versati in atti non potevano essere genuini perchè “il giudice di famiglia”, che li aveva apparentemente sottoscritti, non aveva la competenza per giudicare di un omicidio.

Ne viene che la censura sul punto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492).

2.1.II. Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Punjab, da cui il ricorrente ha dichiarato di provenire, e ciò ha fatto richiamando fonti espressamente citate (ARC report 2018 e EASO report 2017), in piena osservanza del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Sicchè, ancora una volta, la censura è volta inammissibilmente a ribaltare il giudizio di fatto effettuato dal giudice di merito (Sez. 2, n. 23942 del 29/10/2020, Rv. 659606).

2.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, censurando il decreto impugnato per aver negato la protezione umanitaria al richiedente, che ne avrebbe avuto diritto in ragione del fatto che, ove rimpatriato, avrebbe subito la violazione dei propri diritti fondamentali nel processo cui sarebbe stato sottoposto da innocente; non avrebbe avuto la possibilità di trovarsi un occupazione ed avrebbe dovuto far fronte agli effetti di uno sradicamento sociale protrattosi per oltre dieci anni, a fronte, invece, di un avviato percorso di integrazione sociale in Italia.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha osservato che il richiedente non è in sè persona particolarmente fragile, non ha raggiunto un effettivo livello di integrazione sociale (avendo svolto attività lavorativa a tempo determinato e corsi di formazione) o di indipendenza economica in Italia e non incontrerebbe insormontabili difficoltà di reinserimento sociale nel proprio Paese, non potendosi tener conto, peraltro, dell’allegata situazione di privazione dei diritti fondamentali nel processo penale per omicidio, essendo stata ritenuta la relativa vicenda non credibile. Tale motivazione, in quanto certamente conforme all’insegnamento anche di recente impartito da questa Corte in tema di protezione umanitaria (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062), è immune dalle censure che le sono state mosse, le quali, piuttosto, sono dirette ad una riedizione del giudizio di merito.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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