Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7736 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7736 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 13510-2008 proposto da:
ZANNA

ADRIANO

ZNNDRN65L24I526X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo
studio dell’avvocato PORRONE DOMENICO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ABENAVOLI IVANA;
– ricorrente –

2014
56

contro

CONDOMINIO di ROMA “CENTRO COMMERCIALE LE PIAZZETTE”
di Via D. MENICHELLA, Loc. TORRACCIA, 96351400583, in
persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 93, piano V int.

Data pubblicazione: 02/04/2014

27, presso lo studio dell’avvocato BARBARA ALBERTO,
che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7932/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 18/04/2007;

udienza del 10/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO del PROCESSO

L’opposto provvedimento monitorio, di cui l’attore chiedeva la
declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e, comunque,
la revoca, ingiungeva all’intimato-opponente il pagamento della
somma complessiva di € 1.272,70 per oneri insoluti condominiali.
L’opposizione era fondata sull’asserita inesistenza, in ipotesi, di
condominio.
Resisteva alla proposta opposizione all’emesso D.I. il suddetto
Centro.
Con sentenza n. 24418/2005 il Giudice di Pace di Roma
accoglieva la proposta opposizione.
Il Condominio “Centro Commerciale Le Piazzette” di Roma, con
notificato il 14 ottobre 2005, interponeva
atto di appello
impugnazione avverso la succitata decisione del Giudice di prime
cure.
Resisteva lo Zanna al proposto appello, deducendone la nullità e
l’inammissibilità.
Con sentenza n. 7932/2007, il Tribunale di Roma, in riforma
dell’appellata decisione, rigettava l’opposizione avverso il citato
D.I. e condannava lo Zanna alla refusione al Condominio
appellante delle spese di lite.

Con citazione del 18 dicembre 2003 Zanna Adriano conveniva in
giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma il Condominio
“Centro Commerciale Le Piazzette” di Roma, così proponendo
opposizione avverso il D.I. n. 9751/2003 emesso da quello stesso
Giudice.

Per la cassazione della detta sentenza del Tribunale di Roma
ricorre Zanna Adriano adducendo un unico articolato motivo di
ricorso.

Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Zanna Adriano.
MOTIVI della DECISIONE
1. In primo luogo va esaminata —data la sua natura dirimente- la

sollevata eccezione di difetto della procura rilasciata a margine del
ricorso.
Non risulterebbe rispettato, a dire della parte resistente, il requisito
della specialità della procura in assenza del riferimento al giudizio
di legittimità ed essendo stata utilizzata la generica delega alla
rappresentanza “nel presente grado del giudizio e nei gradi
successivi”.
L’eccezione è infondata.
E’ noto il consolidato principio di questa Corte secondo il quale il
requisito della specialità della procura resta assorbito dal contesto
documentale unitario dell’atto, derivando direttamente dalla
relazione fisica tra la delega ed il ricorso, nonostante la genericità
della prima.

Resiste con controricorso il Condominio “Centro Commerciale le
Piazzette”, eccependo —fra l’altro- il difetto della procura rilasciata
a margine del ricorso.

In proposito va, decisivamente, ricordata la nota pronuncia di
questa Corte, secondo cui, quanto alla riferibilità al giudizio di
cassazione e, quindi, all’assolvimento del cennato requisito di
specialità “la procura al difensore apposta a margine o in calce al

manifestazione di volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto
costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, esprime
necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce il
requisito della specialità, essendo irrilevante la mancanza di uno
specifico riferimento al giudizio di legittimità” ( Cass. SS.UU. n.
21119/2004)
2.- Con l’unico articolato motivo del ricorso in esame si
denunciano indistintamente plurimi vizi della impugnata sentenza
di appello.
In particolare si assumono violati gli artt. 360, n. 5 c.p.c. per
“omessa, insufficiente, contraddittoria, illogica ed erronea
motivazione, circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”,
nonché l’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1138 c.c. e l’art. 360, n. 4 c.p.c. per
nullità del procedimento o della sentenza.
Senonchè il motivo del ricorso in esame, quanto al denunciato
preteso vizio di motivazione, non è ammissibile.

ricorso per cassazione deve considerarsi conferita, salvo diversa

Parte ricorrente adduce, per di più reiteratamente, in ricorso il
vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. prospettando contestualmente e,
quindi, inammissibilmente la mancanza e la insufficienza della
motivazione, nonostante il noto e consolidato orientamento

può essere al tempo stesso omessa ed insufficiente.
Inoltre il ricorso difetta, in punto, del necessario e prescritto
momento di sintesi e della compiuta e specifica enunciazione (art.
366 bis c.p.c.) del fatto decisivo per il giudizio,in ordine al quale
sarebbe intervenuta la lamentata carenza motivazionale.
Quanto al denunciato vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. parte ricorrente
ha proposto il seguente quesito di diritto :
“se il privato abbia acquistato direttamente da una Società
costruttrice un’unità immobiliare di nuova costruzione collocata
in un edificio che, assieme alle unità immobiliari collocate in altri
edifici costruiti da altre Società, forma un c.d. Centro
Commerciale e tale acquisto abbia fatto in virtù di rogito notarile
registrato e trascritto nei registri immobiliari, nel quale si
richiamano espressamente : a) il regolamento d’uso per la
regolamentazione delle aree comuni predisposto dalle Società
costruttrici mediante atto notarile registrato e trascritto, che
stabilisca la creazione di un Consorzio per la manutenzione e

giurisprudenziale di questa Corte per cui una motivazione non

gestione di tali aree ; b) una delibera del Consorzio e relative
Tabelle di ripartizione delle spese comuni, allegate quali parti
integranti dell’atto di compravendita, che espressamente
escludano l’unità immobiliare da ogni contribuzione alle spese

spese comuni di fronte a richieste avanzate da una
amministrazione in forma condominiale del centro Commerciale
della cui esistenza non sia stata fornita prova e/o comunque non
risulti essere espressione della volontà unanime dei comunisti e, in
ogni caso, in mancanza di un regolamento condominiale e/o di
Tabelle millesimali, approvati all’unanimità, che pongano a
carico del predetto acquirente la contribuzione alle spese comuni”.
Il motivo del ricorso, quanto al punto qui in esame, non può essere
accolto.
Giova, a tal proposito, evidenziare che il Giudice d’appello
facendo buon governo, nell’ipotesi in giudizio, delle norme da
applicare, ha giustamente ritenuto la sussistenza dell’obbligo, non
evaso dal ricorrente, del pagamento dei dovuti oneri condominiali.
Tanto poichè, a differenza di quanto erroneamente asserito in
ricorso, non risulta mai avvenuta, né è stata comprovata
l’invocata costituzione del Consorzio prevista nel regolamento

comuni; possa tale acquirente opporre la predetta esclusione alle

d’uso depositato dalle Società costruttrici presso il notaio Ungari
Trasatti il 14.7.1995 (rep. 18436/8980).
Solo a seguito della detta costituzione l’amministrazione delle
cose comuni relativa all’area adibita a centro commerciale sarebbe

nuova elaborazione di tabelle di ripartizione di spese ed oneri.
Pertanto dalle delibere assembleari condominiali del giugno 1997
(peraltro mai impugnate dal ricorrente),

in cui sono state

deliberate e ripartite le spese per le quali fu a suo tempo ingiunto
il pagamento, non poteva che derivare l’obbligo del dovuto
pagamento.
Mancando la prova della costituzione del Consorzio ed essendo,
viceversa, sussistente la prova dell’esistenza Condominio non può
che ritenersi esatta la conclusione a cui è pervenuto il Giudice
d’appello e, quindi, rigettarsi —in punto- il motivo del ricorso.
Parte ricorrente ha, infine, prospettato la nullità del procedimento
o della sentenza di appello senza formulare — a tal propositoalcun pur dovuto quesito.
La genericità del motivo e l’esattezza dell’impugnata decisione,
che ha giustamente ritenuto l’emergere “in modo chiaro e preciso
le ragioni sulle quali si fonda l’impugnazione”, esimono questa

stata differentemente normata e disciplinata con autonoma e

Corte dal dilungarsi ulteriormente,in punto, sul motivo del ricorso

c lic non può che rigettarsi.
3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come

P.Q.M.
La Corte
a) Rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi ;

b)condanna il ricorrente Zanna Adriano al pagamento in
favore del Condominio “Centro Commerciale le
Piazzette” di Roma delle spese del giudizio, che liquida
in C 700;00 1 di cui C 200,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 gennaio 2014
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Roma,
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

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da dispositivo.

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