Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7735 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CURATORE del FALLIMENTO JONICAGRUMI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del curatore Dott. F.D., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso l’avvocato MARRAPODI IVAN,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROMEO ORESTE, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità

di mandataria con rappresentanza di BANCA INTESA S.P.A., in persona

del Procuratore Speciale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI CROCIFERI 44, presso l’avvocato MACCARONE SALVATORE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCAGLIONE

FRANCESCO, giusta procura speciale per Notaio dott. PAOLO DI

MARCANTONIO di BARI – Rep.n. 123032 del 2.2.06;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 78/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 09/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SPINELLI STEFANO, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo al collegio, proposto ex artt. 178 – 308 c.p.c. depositato in data 22.2.2002, la Curatela del Fallimento Jonicagrumi spa, sollecitava al Tribunale di Locri, nei confronti della Intesa Gestione Crediti Spa, in persona del legale rappresentante, la revoca dell’ordinanza emessa dal G.I. in data 11.2.2002, notificata in data 22.2.2002, con la quale era stata dichiarata l’estinzione del giudizio n. 1407/89, avente come oggetto “revocatoria fallimentare”, promosso dalla stessa Curatela con atto di citazione notificato in data 30.9.89 e successivamente interrotto. Precisava che, mediante Fatto di citazione sopra citato, aveva convenuto davanti al Tribunale di Locri la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, con sede in Cosenza, per sentir dichiarare nulli e, conseguentemente, revocare le operazioni di rimessa effettuate dalla ditta fallita nel periodo compreso tra il 2 semestre 1985 e il 1 trimestre 1988 sui conti aperti presso il predetto istituto di credito, in pregiudizio della massa di creditori, siccome di natura solutoria o restitutoria, per un importo complessivo di L. 52.058.054.777.

Costituitosi il contraddittorio, all’udienza del 23.3.2000 l’Avv. Anna Maria Speziale, che compariva per delega verbale in rappresentanza dell’Avv. Scaglione, dichiarava l’incorporazione per fusione della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (Carical Spa) nella Cariplo Spa e chiedeva la conseguente interruzione del giudizio.

Il GOA, sull’opposizione della Curatela, rigettava la richiesta e fissava altra udienza per il prosieguo del giudizio. Nell’udienza fissata l’Avv. Speziale, sempre nella qualità di delegata, insisteva nella richiesta di interruzione che il GOA, dopo essersi riservato, pronunziava con ordinanza del. 25.10.2000, comunicata al procuratore dell’attrice solo in data 9.11.2000.

In ottemperanza a tale ordinanza, la Curatela, in data 10.1.2001, notificava atto di riassunzione nei confronti della Banca Intesa BCI, nella quale era stata incorporata la Cariplo.

La Intesa Gestione Crediti Spa si costituiva in data 17.10.2001, ed eccepiva la estinzione del processo a sensi dell’art. 307 c.p.c..

Il G.I., con ordinanza del 8.2.2002 dichiarava l’estinzione.

Avverso tale provvedimento la Curatela proponeva reclamo al Collegio che, con sentenza n. 220/202, depositata in data 13.5.2002, rigettava l’eccezione.

La curatela fallimentare impugnava detto provvedimento innanzi la Corte d’appello di Reggio Calabria.

La Intesa Gestione Crediti Spa, in persona del legale rappresentante, si costituiva in giudizio e sollecitava la conferma della decisione impugnata, proponendo a sua volta appello incidentale condizionato.

Con sentenza n. 78 resa in data 28.4 – 9.5.2005, la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto dal Fallimento Jonicagrumi e per l’effetto confermava integralmente la sentenza impugnata.

Più in particolare, i Giudici del gravame: accertavano e dichiaravano che l’interruzione del processo conseguiva alla dichiarazione resa in udienza dal procuratore costituito o, fuori dall’udienza, dalla notificazione dell’evento alle parti costituite;con la conseguenza che la Curatela avrebbe dovuto riassumere il giudizio entro il termine previsto dall’art. 305 c.p.c., decorrente dal giorno della dichiarazione resa dal procuratore;

2) dichiaravano la legittimità della dichiarazione del fatto interruttivo proveniente dal procuratore munito di delega e che i limiti della stessa (delega) dovevano eventualmente essere fatti valere dalla controparte all’inizio dell’udienza e prima, comunque, del compimento dell’atto; attività, questa, mai compiuta dal Fallimento, se non in sede di gravame e, pertanto, tardivamente;

3) dichiaravano, comunque, la tardività e, pertanto, l’inammissibilità della predetta eccezione “essendo stata formulata per la prima volta in sede di gravame”.

Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il fallimento della Jonicagrumi spa sulla base di un unico articolato motivo cui resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Intesa gestione crediti spa quale mandataria di banca Intesa spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il fallimento ricorrente censura la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto che il procuratore delegato potesse dichiarare l’evento interattivo del processo e che il termine per riassumere il processo decorresse dalla data della predetta dichiarazione.

La prima censura è inammissibile.

La decisione impugnata si fonda su due diverse rationes decidendi, la prima delle quali ,di carattere dirimente, consiste nella dichiarazione di inammissibilità per tardività dell’eccezione di illegittimità della delega per la dichiarazione dell’evento interruttivo del processo.

Tale ratio decidendi non è stata oggetto di ricorso .essendosi il fallimento ricorrente limitato a contestare soltanto nel merito la decisione della sentenza impugnata di ritenere legittimamente effettuata la dichiarazione di cui all’art. 300 c.p.c. da parte del procuratore presente in udienza in sostituzione in virtù di delega del procuratore costituito.

Tale censura è pertanto inammissibile per carenza di interesse perchè anche in caso di ipotetico accoglimento , la stessa sarebbe priva di effetto restando comunque la decisione validamente fondata sulla prima ratio decidendi relativa all’inammissibilità.

Quanto alla seconda censura ,le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di affermare che l’evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 2, l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass sez un . 7443/08).

Il ricorso va pertanto respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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