Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7734 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3046/2006 proposto da:

CURATORE DEL FALLIMENTO JONICAGRUMI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Dott. F.D., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso l’avvocato MARRAPODI

IVAN, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMEO ORESTE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

BANCO DI SICILIA S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del Responsabile

della Direzione Contenzioso della Direzione Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso

l’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2004 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MANFEROCE che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il (OMISSIS), il curatore del fallimento della “Jonicagrumi” s.p.a. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Locri, la Banca del Sud s.p.a. per ottenere la revocatoria delle operazioni di rimessa effettuate dalla società fallita presso l’Istituto di credito per l’ammontare di L. 9.164.336.010, nel periodo intercorrente tra il secondo semestre del (OMISSIS) ed il primo trimestre del (OMISSIS).

Sosteneva che la maggior parte di dette rimesse, di natura solutoria o restitutoria, erano state operate dalla Jonicagrumi s.p.a. sul conto corrente n. (OMISSIS) nel biennio antecedente all’ammissione della stessa alla procedura di amministrazione controllata, con consapevole preordinazione dell’amministratore unico ed in danno della massa dei creditori.

La banca convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda chiedendone il rigetto. Deduceva, innanzitutto, che la domanda era generica e che, comunque, il periodo da prendere in considerazione ai fini della revocatoria era quello di biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento (ossia quello compreso tra il (OMISSIS)) e non quello antecedente all’ammissione all’amministrazione controllata, durante il quale la Jonicagrumi spa non poteva considerarsi in stato d’insolvenza. Deduceva, altresì, che essa banca non poteva essere a conoscenza dello stato d’insolvenza della predetta società, attesa la regolarità delle rimesse effettuate sul conto corrente e l’importo delle somme sullo stesso movimentate (oltre 9 miliardi), specie se confrontate con l’importo ammesso successivamente al passivo fallimentare (circa 270 milioni).

Nel corso dell’istruttoria veniva disposta CTU al fine di accertare la natura delle operazioni bancarie intercorse fra la Jonicagrumi negli anni (OMISSIS) ed il relativo ammontare, nonchè se dai bilanci sociali e da altra documentazione in possesso della banca potesse emergere lo stato di dissesto della società fallita.

Quindi, il Tribunale di Locri, con sentenza 12.04. – 11.05.1995, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta alla restituzione, in favore della Curatela, della somma di L. 1.331.880.285, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale.

Avverso tale sentenza, proponeva appello il Banco di Sicilia s.p.a.(che, dopo aver incorporato nel 1997 la Banca del Sud s.p.a., era stato a sua volta incorporato dalla Capitalia il 18.06.2002, che, con successivo atto del 21.06,2002, aveva conferito ad una società del gruppo denominata Banco di Sicilia s.p.a. tutto il patrimonio attivo e passivo con i relativi obblighi ed impegni del vecchio Banco di Sicilia s.p.a.) chiedendo, in via preliminare, che venisse integrato il contraddittorio nei confronti della Capitalia s.p.a. (successore a titolo universale net diritto controverso) e, nel merito, la riforma della impugnata sentenza, erronea e lesiva dei suoi diritti.

La curatela, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza n. 248/04 del 22.11/2.12.2004 la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettando la domanda proposta dalla Curatela con atto di citazione del 30 settembre 1989, dichiarava non revocabili L. Fall., ex art. 67, le rimesse effettuate dalla Jonicagrumi spa nelle giornate del (OMISSIS) sul suo conto corrente n. (OMISSIS), acceso presso la Banca del Sud s.p.a..

Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione il fallimento della Jonicaagrumi spa sulla base di un unico articolato motivo cui resiste con controricorso,illustrato con memoria, il Banco di Sicilia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso il Fallimento Jonicagrumi s.p.a. denunzia la violazione e la falsa e l’erronea applicazione della L. Fall., art. 67, comma 20, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 1852 c.c. e segg.. Lamenta che erroneamente la sentenza impugnata, non considerando l’apertura di credito operata dalla Banca nei confronti della Jonicagrumi in ragione di complessive L. 200.000.000 sul conto corrente n. (OMISSIS), ha ritenuto che i versamenti eseguiti dalla società fallita fossero catalogabili alla stregua di operazioni c.d. “bilanciate” in quanto tali finalizzate al mero ripristino di provvista e, dunque, non aventi natura solutoria. L’azione esperita dalla Curatela riguardava, infatti, operazioni che Jonicagrumi s.p.a. aveva posto in essere in un contesto avulso da delibere autorizzati ve dell’istituto di credito utilizzando un conto corrente “scopertò giacchè l’importo di esse era di gran lunga superiore al limite di affidamento concesso.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che restano sottratte alla revocatoria fallimentare le cosiddette operazioni bilanciate, ovverosia quei versamenti su conto corrente, effettuati da terzi o dallo stesso correntista, speculari a specifiche operazioni di prelevamento da parte del cliente o di pagamento a favore di terzi (es. un bonifico, il rilascio di un assegno circolare, un cambio di valuta). Non sono, in altri termini, revocabili le rimesse, anche se effettuate in un conto scoperto, quando, anzichè atteggiarsi come operazioni di rientro, hanno la specifica funzione di costituire la provvista per determinati ordini di pagamento, difettandone in tali casi il carattere solutorio. Il motivo della sottrazione al regime revocatorio è da ravvisare nel fatto che non si tratta di pagamenti, ma di ordini del correntista ai quali la banca si limita a dare corso a condizione che le vengano forniti i mezzi necessari. Non vi è, quindi, lesione della par condicio creditorum nel versamento effettuato alla banca, mentre saranno revocabili i pagamenti in favore di terzi che quest’ultima abbia effettuato su disposizioni del correntista. (Cass. 9698/2004, Cass. 24084/2004Cass. 23393/07).

Tuttavia questa Corte ha anche più volte affermato (Cass. 9698/2004; 5917/2002; 686/199; 6558/1997; 10869/1994) che le operazioni bilanciate suppongono la esistenza di accordi tra banca e cliente, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, sia essa di pagamento a favore di terzi, ovvero di prelievo da parte del cliente, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà; (Cass. 6190/08; Cass. 24084/04).

Da ciò discende che il versamento su conto scoperto conserva in linea generale la natura solutoria, anche alla luce delle norme sui conti correnti di corrispondenza – secondo cui ogni accreditamento su conto scoperto ha la funzione di diminuire od estinguere la esposizione debitoria del correntista a cagione della immediata esigibilità del credito della banca – salvo, appunto, che non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario – al di là della mera prossimità cronologica o della corrispondenza quantitativa dalle operazioni di segno opposto – la quale impedisca al credito della banca di essere esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento, tanto più quando, come nella specie, le operazioni a debito per il cliente, come assegni tratti su quel conto, abbiano preceduto il versamento, al punto da conferire ad esso l’ordinario valore solutorio che ha ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o, comunque, in quel momento scoperti. (Cass. 24084/04).

Sul punto la giustificazione argomentativa della corte territoriale si presenta non conforme ai principi di diritto dianzi enunciati oltre che lacunosa ed illogica Essa, infatti, non è riuscita a chiarire perchè e a quali fini i versamenti e i successivi pagamenti della banca costituirono (solo) normale prosecuzione del rapporto di conto corrente e non, rispettivamente, atti diretti a ripianare l’esposizione debitoria e atti di tolleranza. (Cass. 23393/07).

La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata di sottrarre le rimesse alla revocatoria, implicava necessariamente, quanto meno sul piano logico – giuridico, la prova di un accordo tra banca e cliente volto a assegnare a future rimesse la specifica funzione di fornire la provvista per successivi prelievi o per determinati ordini di pagamento e della concreta utilizzazione della provvista medesima nel senso programmato. Solo in detta ipotesi si sarebbe potuta escludere la revocabilità del versamento, quale semplice transito di provvista sul conto corrente, con una valenza complessivamente neutrale rispetto alla pregressa esposizione nei confronti della banca. L’onere di dimostrare l’effettivo legame tra i movimenti annotati, quale frutto dell’accordo specifico delle parti di sottrarli al meccanismo dell’accredito e della spendita della provvista, incombeva alla banca convenuta, alla luce tanto delle norme di cui agli artt. 1720 e 1852 c.c., quanto delle ricordate norme sui conti correnti di corrispondenza, secondo cui ogni accreditamento su conto scoperto ha la funzione di diminuire o estinguere la esposizione debitoria del correntista a cagione della immediata esigibilità del credito della banca, salvo, appunto, che non sia intervenuta una espressa pattuizione di segno contrario. (Cass. 29393/07).

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio per nuovo esame della fattispecie da parte del Giudice di rinvio, individuato nella stessa corte distrettuale, ma in diversa composizione, la quale regolerà anche le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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