Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7734 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12107/2019 proposto da:

C.D., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata al ricorso dall’Avvocato Daniela Vigliotti, presso il cui

studio è elettivamente domiciliato in Gallarate (VA), Via G.B.

Trombini n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di MILANO, depositato in data 2

aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto n. 3070/2019, depositato il 2 aprile 2019, il Tribunale di Milano, decidendo sulla domanda di protezione internazionale avanzata da C.D., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego della Commissione Territoriale, ha rigettato la domanda così proposta dal ricorrente, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il Tribunale ha, in primo luogo, ricordato che il ricorrente aveva narrato: di essere originario del villaggio di (OMISSIS), nella regione di Kayes, di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS), di professare la religione musulmana e di aver lavorato, nel Paese di origine, come contadino; di essere stato costretto a fuggire dal Mali, in seguito ad un incendio involontariamente cagionato in un fondo, che aveva distrutto il raccolto di quelli circostanti, tanto che lo zio che lo aveva cresciuto (perchè orfano di entrambi i genitori) aveva minacciato di bruciarlo. Ha, poi, ritenuto di non riconoscere la fondatezza della richiesta di protezione sussidiaria (in tutte e tre le forme), la sola per la quale il richiedente aveva insistito, sia ragione della valutazione complessiva di non credibilità del suo racconto, sia in riferimento alla mancanza di un pericolo di danno grave, in quanto insussistente nella regione di Kayes un conflitto armato diffuso e generalizzato; ha, altresì, ritenuto non fondata la domanda di protezione umanitaria, in ragione della mancanza di una situazione di specifica vulnerabilità del richiedente.

2. Il decreto è stato impugnato da C.D. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, per avere il Tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti finalizzata a rendere l’interrogatorio libero del richiedente, nonostante la mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese nella fase amministrativa.

2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 101 c.p.c., in ragione del mancato rispetto del principio del contraddittorio e, comunque, del giusto processo, non avendo il Tribunale provveduto a fissare l’udienza di comparizione delle parti per procedere all’interrogatorio libero del richiedente, ancorchè la videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla Commissione Territoriale non fosse disponibile e fossero stati allegati elementi nuovi e diversi a sostegno della domanda.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, vertendo sulla questione della necessità che sia fissata l’udienza di comparizione delle parti per procedere all’interrogatorio libero del richiedente, nelle ipotesi in cui la videoregistrazione dell’audizione dinanzi alla Commissione Territoriale non sia disponibile e siano stati allegati elementi nuovi e diversi a sostegno della domanda. Entrambi sono inammissibili.

La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che, nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Sez. 1, n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982).

Nel caso di specie, tuttavia, l’esplicazione del diritto di difesa del richiedente protezione mediante il suo diretto contatto con il giudice che è poi la ratio del principio di diritto riportato – è stata, comunque, raggiunta, posto che: “il ricorrente, presentatosi personalmente all’udienza (nella quale il suo difensore aveva depositato documentazione relativa all’attività di formazione), dichiarava di ricordare e confermare le dichiarazioni rese avanti alla Commissione e confermava, in particolare, di soffrire di ernia per la quale era previsto un intervento chirurgico” (punto 6 del decreto impugnato).

Da ciò deriva la genericità del motivo, non essendosi il ricorrente nè confrontato con tale circostanza, certamente di decisivo rilievo, nè avendo indicato quali erano gli specifici elementi sui quali egli avrebbe voluto essere ascoltato, in sede di interrogatorio libero, perchè ritenuti suscettibili di chiarimento o di approfondimento.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere il Tribunale assolto all’onere di cooperazione istruttoria, gravante in capo all’Autorità giudiziaria, in relazione all’accertamento della situazione interna del Paese di provenienza in riferimento alla verifica dei presupposti della protezione sussidiaria, disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente tenta di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione di merito della domanda sul profilo della situazione di conflitto interno, suscettibile di generare un clima di violenza diffusa ed indiscriminata, presente in Mali e sul pericolo di danno, dunque, collegato ad un eventuale rientro in patria.

Il Tribunale, invero, citando plurime fonti internazionali, attendibili ed aggiornate (nel punto 11 del decreto impugnato) ha accertato in fatto che nella regione di Kayes, da cui proviene il richiedente non sia in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato. Lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione (Sez. 2, n. 23942 del 29/10/2020, Rv. 659606): censure, queste, neanche prospettate dall’odierno ricorrente (Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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