Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7734 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 05/04/2011), n.7734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.P.L. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA S GIROLAMO EMILIANI 2, presso lo studio
dell’avvocato GALLONI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CHELLI SETTIMIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE FARNESE (OMISSIS), in persona del suo sindaco e legale
rappresentante p.t., Sig. S.A., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato
STUDIO CERULLI IRELLI LORIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ACCIARI MARIA LUISA giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1460/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione prima civile, emessa il 12/03/2008, depositata il 07/04/2008;
R.G.N. 5342/2003.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/03/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato CHELLI SETTIMIO;
udito l’Avvocato ACCIARI MARIA LUISA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Viterbo aveva condannato il M. al pagamento in favore del Comune di Farnese di somme di danaro per eccedenze di consumi d’acqua, riducendo soltanto l’importo della condanna;
propone ricorso per cassazione il M. a mezzo di tre motivi, al quale resiste con controricorso il Comune;
il primo motivo censura la sentenza per violazione dei canoni ermeneutici legali nell’interpretazione del contratto di fornitura d’acqua;
il secondo motivo chiede di sapere se, in ragione del contratto, si debba tenere conto del canone forfettario annuo stabilito dal Regolamento o del consumo risultante dal contatore;
il terzo motivo censura la sentenza per aver ritenuto che il corrispettivo non fosse predeterminato nella misura annua fissa forfetizzata;
osserva che:
i motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati;
sono inammissibili laddove, pur formalmente denunziando violazioni di legge e di canoni ermeneutici legali, nonchè vizi della motivazione, si risolvono nella richiesta alla Corte di legittimità di una nuova valutazione del merito della controversia e di una diversa interpretazione degli atti di causa, così dimostrando che il ricorrente concepisce il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito;
sono infondati per il resto, in quanto la sentenza è immune da vizi giuridici e perviene alle sue conclusioni con motivazione congrua e logica, accertando che dal contratto emerge che il corrispettivo delle forniture non era predeterminato in misura fissa forfetizzata, ma andava calcolato sulla base delle quantità d’acqua erogata e consumata dall’utente;
il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011