Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7733 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Zara 13,

presso l’avv. GUARNACCI Giulio, che con l’avv. Antonio Savino lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari emesso nel

procedimento n. 764/07 in data 25.3.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21.1.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 25.3.2008 la Corte di Appello di Bari condannava ai sensi della L. n. 89 del 2001, il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 4.533,33 in favore di C.R., con riferimento a giudizio la cui durata irragionevole era stata determinata in undici anni e quattro mesi.

Avverso la decisione C. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l’intimato, con il quale lamentava: a) che il periodo di irragionevolezza calcolato dopo l’intervenuto atto di riassunzione del giudizio, effettuato a seguito del decesso dell’originario ricorrente, sarebbe stato di venti anni e quattro mesi, e non quello di undici anni e quattro mesi considerato;

b) che l’indennizzo era stato mal calcolato, essendo stato determinato in misura esageratamente modesta (Euro 400,00 annui).

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per l’omessa formulazione del quesito di diritto e la mancata indicazione del fatto controverso, adempimenti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., con riferimento a provvedimenti emessi successivamente al 2.3.2006, come verificatosi nella specie.

Nulla va infine stabilito per le spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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