Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7733 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.24/03/2017), n. 7733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2102/2016 proposto da:
AVV. A.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
VATICANO 84, presso lo studio dell’avvocato TOMMASINA MAZZONE,
rappresentata e difesa da sè medesima;
– ricorrente –
contro
G.R., E.G., elettivamente domiciliati in
ROTALA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 23782/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 07/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LINA
RUBINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A.M.C. propone ricorso per revocazione, deducendo la sussistenza di un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, contenuto nella sentenza della Corte n. 23782 del 2014, nei confronti di G.R. e E.G..
Resistono la G. e l’ E. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile.
Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.
Il ricorso, tempestivo, appare infatti inammissibile.
Esso non consente, sulla base della esposizione dei fatti in esso contenuta, di individuare con chiarezza quale sarebbe l’errore che dovrebbe risultare dalla sentenza in cui si assuma come verificatosi un fatto certamente non verificatosi, o al contrario si assuma come inesistente un fatto del quale emerge con certezza l’esistenza. Nel caso in esame l’azione proposta era di ripetizione di indebito di una determinata somma versata in favore dell’avv. A. per un titolo poi venuto meno, della quale i due E. e G. hanno ottenuto la condanna alla restituzione. Sostiene la ricorrente, sulla base di una ricevuta in atti, che il versamento sarebbe stato effettuato da un soggetto, tale B. (del quale non indica la qualifica, se questi fosse l’amministratore del condominio coinvolto nella vicenda e neppure quale sia la sua attinenza con i fatti di causa) a deconto di un debito proprio (e quindi che i due controricorrenti, E. e G. non avessero diritto a ripetere il pagamento).
In definitiva, dalla lacunosa ricostruzione in fatto offerta dalla ricorrente non è dato alla Corte comprendere con evidenza dove ricadrebbe l’errore denunciato, in violazione dei requisiti minimi di ammissibilità del ricorso per revocazione, ben chiariti da Cass. S.U. n. 13863 del 2015: La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall’art. 398 c.p.c., comma 2 e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma comma 1 bis dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 510,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali al 15% ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017