Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7733 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8811/2019 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Daniela Vigliotti, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO del 21/01/2019, comunicato

il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 21 febbraio 2019, dichiarava inammissibile per tardività il ricorso proposto da N.L., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento della protezione internazionale, e revocava l’ammissione del richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

2. Il Tribunale di Milano rilevava che il provvedimento di inammissibilità era stato adottato dalla Commissione Territoriale il 2 ottobre 2017 e notificato allo straniero il 15 novembre 2017, mentre il ricorso era stato depositato il 1 dicembre 2017, dopo la scadenza del termine dimezzato di quindici giorni, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2.

3. Il ricorso nell’interesse di N.L. è affidato a due motivi.

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo sono denunciati, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2 e art. 35-bis, comma 2. Il ricorrente sostiene che avrebbe errato il Tribunale a ritenere applicabile il termine di quindici giorni per la proposizione dell’opposizione al provvedimento della Commissione territoriale, che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda di protezione internazionale, perchè il termine dimidiato per l’impugnazione sarebbe previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2, solo per i provvedimenti di manifesta infondatezza che siano effettivamente adottati all’esito di una procedura accelerata, non all’esito di un procedimento svoltosi nelle forme ordinarie. A sostegno del dedotto svolgimento della procedura di esame della propria domanda da parte della Commissione territoriale nelle forme ordinarie allegava: I.) di avere aveva proposto domanda di protezione mediante deposito del modello C3 presso la Questura di Milano in data 22 aprile 2016; II. di essere stato ascoltato dalla Commissione solo il 13 settembre 2017, oltre i 14 giorni previsti per le procedure accelerate; III. che la sua domanda era stata dichiarata inammissibile il 2 ottobre 2017: ciò impediva di ritenere che la procedura seguita potesse essere attratta nell’ambito di disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2.

2. Con il secondo motivo sono denunciati la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74, 106, 130-bis e 136 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 17, per avere il Tribunale revocato l’ammissione del richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ancorchè non ne ricorressero i presupposti.

3. E’ fondata la prima censura con valore assorbente sulla seconda.

3.1. Va rilevato che deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, nella formulazione stabilita dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, posto che l’opposizione avverso la decisione della Commissione territoriale venne depositata dall’odierno ricorrente in data 1 dicembre 2017.

3.2. Ciò posto, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis cit. (Procedure accelerate), vigente ratione temporis, stabiliva che: “1. Nel caso previsto dall’art. 28, comma 1, lett. c), appena ricevuta la domanda, la Questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni. 2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando: a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251; 3. I termini di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’art. 27, commi 3 e 3-bis”, ma in tal caso “informa del ritardo il richiedente e la Questura competente”. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2, prevede, dal canto suo, che il termine di giorni 30 per proporre ricorso decorre dalla “data di notifica del provvedimento che nega la protezione internazionalè e “nei casi di cui all’art. 28-bis, comma 2,…i termini previsti dal presente comma sono ridotti alla metà”.

3.3. Ne deriva che il termine dimidiato di 15 giorni per proporre impugnazione si applica solo nelle ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda sia stata adottata dalla Commissione territoriale all’esito di un procedimento amministrativo che abbia seguito l’iter accelerato espressamente previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, non, invece, allorchè la stessa sia stata adottata all’esito dell’istruttoria e della procedura ordinaria, “non potendo quella accelerata essere recuperata a posteriori a seconda del contenuto della decisione adottata dalla commissione” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 23021 del 21/10/2020, Rv. 659424; Sez. 1 -, Ordinanza n. 7520 del 25/03/2020, Rv. 657422): ciò in ragione del fatto, oltretutto, che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b-bis), nella formulazione anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv. dalla L. n. 132 del 2018, nel disciplinare il caso in cui la Commissione poteva adottare una decisione per manifesta infondatezza, faceva espresso richiamo al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, ossia alla procedura accelerata in caso di possibile manifesta infondatezza. Tale soluzione interpretativa costituisce, invero, lo sviluppo logico e sistematico della necessità che il richiedente sia previa mente informato dell’instaurazione nei suoi riguardi di un procedimento amministrativo per l’esame della sua domanda di protezione internazionale nelle forme accelerate, onde potere calibrare rispetto ad esse l’esercizio del proprio diritto di difesa.

3.4. Nel caso di specie, dunque, avrebbe dovuto trovare applicazione il termine ordinario di trenta giorni per la proposizione del ricorso, anche se il provvedimento impugnato indicava un termine dimezzato, questo non essendo in linea con le indicazioni normative riportate e con l’interpretazione che se ne è data da parte di questa Corte.

4. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA