Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7733 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 05/04/2011), n.7733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Società TROUW NUTRITION ITALIA SPA (OMISSIS), (già Eurofarma

Italia S.p.A.), in persona del suo Amministratore Delegato e legale

rappresentante pro tempore, sig. R.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso lo studio dell’avvocato

CAPPONI BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SALETTI ACHILLE, AMBROSINI FLAVIO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UMBRA ZOO MANGIMI SRL (OMISSIS), in persona del suo amministratore

unico e legale rappresentante pro tempore sig. F.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI, rappresentata e difesa dagli

avvocati SEGOLONI ANNALISA, MARCONI ENRICO giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

Sezione Civile, emessa il 25/01/2008, depositata il 15/02/2008;

R.G.N. 317/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato SALETTI ACHILLE;

udito l’Avvocato SEGOLANI ANNALISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 5/12/1994 la Umbra Zoo Mangimi s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Perugia la Eurofarma Italia S.p.a., esponendo che rientrava nella sua attività la produzione di mangimi destinati ad allevamenti di vario genere e sotto vari marchi d’ impresa, oltre quello ovviamente di Umbra Zoo Mangimi. La società convenuta Eurofarma Italia, sua principale fornitrice, le aveva fornito integratori per un importo complessivo fatturato di L. 196.295.266, del quale importo residuava ancora il pagamento di L. 85.107.091.

Dal mese di luglio 1994 essa istante aveva accertato che alcuni integratori vitaminici risultavano viziati in modo tale da produrre gravi anomalie nello sviluppo e nella crescita degli animali che li assumevano; chiedeva pertanto il risarcimento dei danni nonchè la riduzione del prezzo delle forniture eseguite nel 1994.

Con ricorso depositato in data 20/1/1995 la Umbra Zoo chiedeva un accertamento tecnico preventivo in corso di causa al fine di verificare se i prodotti forniti dalla Eurofarma presentassero difetti. In seguito, con ricorso in data 27/1/1995, la Eurofarma a sua volta, chiedeva al Presidente del Tribunale di Perugia che fosse ingiunta alla Umbra Zoo il pagamento della somma di L. 316.778.401, asserendo di essere creditrice per forniture effettuate; avverso l’emesso decreto ingiuntivo, proponeva opposizione la Umbra Zoo, facendo presente che in data 16/1/95 le era pervenuta comunicazione da parte dell’Ispettorato centrale repressione frodi che taluni campioni di mangime presentavano difetti e vizi.

Svolta l’istruttoria e riunite le cause, il Tribunale, con sentenza del 20/12/2002 così provvedeva: “in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle cause riunite, e precisamente sulla domanda proposta dalla Umbra Zoo contro la Eurofarma (ora Trouw Nutrition) e sull’opposizione avverso il decreto ingiuntivo promossa dalla Umbra Zoo, revoca l’opposto decreto ingiuntivo e in parziale accoglimento della domanda riduce il prezzo delle forniture indicate nella somma di Euro 10.189,58 e per l’effetto, preso atto dei pagamenti della Umbra Zoo condanna la Eurofarma ora denominata Trouw Nutrition a restituire le somme di Euro 10.189,58 per riduzione prezzo e di Euro 1.497,73 per rimborso spese liquidate con l’ordinanza ingiunzione.

A seguito dell’appello della Umbra Zoo, costituitasi l’appellata, la Corte d’Appello di Perugia, con la decisione in esame, depositata in data 15/2/2008, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, condannava l’appellata al pagamento di Euro 202.724,00;

affermava in particolare la Corte di merito che “risulta dalla lettura dell’atto di citazione notificato il 5.12.1994 e dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo che la Umbra Zoo Mangimi ha contestato la sussistenza dei vizi e la conseguente totale inidoneità degli integratori fornitile dalla Eurofarma con riferimento a tutte le forniture effettuate nell’anno 1994 cosicchè non v’è dubbio che la domanda di riduzione del prezzo ha avuto per oggetto tutte le forniture effettuate nel 1994 e non soltanto quelle effettuate nei mesi di agosto e settembre; l’esame della sua fondatezza doveva essere riferito, quindi, a tutte le forniture”.

Ricorre per cassazione con cinque motivi, e relativi quesiti, Trouw Nutrition, mentre resiste con controricorso la Umbra Zoo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in ordine all’aver ritenuto la Corte territoriale viziate le forniture di integratori in questione effettuate nel 1994 “sulla base della corrispondenza, affermata dalla consulenza tecnica d’ufficio, tra le gravi anomalie verificatesi negli animali alimentati con i mangimi della Umbra Zoo e le carenze di vitamine riscontrate nei campioni di integratori”.

Con il secondo motivo si deduce ancora difetto di motivazione in ordine all’avere ridotto la Corte territoriale “in misura pari a zero il prezzo degli integratori di vitamine forniti nel corso del 1994″.

Con il terzo motivo si deduce sempre difetto di motivazione in ordine all’avere omesso la Corte territoriale di argomentare ” circa l’esistenza di un nesso di causalità tra i pretesi vizi degli integratori vitaminici e i danni”.

Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. per avere la Corte territoriale “escluso qualsiasi rilevanza, nella causazione dei danni lamentati dalla Umbra Zoo Mangimi, alle circostanze che detta società abbia omesso di eseguire qualsiasi controllo sui mangimi da essa realizzati.

Con il quinto motivo si deduce ancora difetto di motivazione “per avere la Corte territoriale ritenuto che i costi dei controlli e la fiducia nella regolarità delle precedenti forniture giustificassero l’omissione di qualsiasi controllo”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.

Infatti, con tutti i motivi di ricorso la società ricorrente, pur deducendo difetto di motivazione o violazione di norme, tende a un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto (quali i vizi in questione degli integratori, i parametri in base ai quali discrezionalmente la Corte di merito ha disposto la riduzione del prezzo, la valenza dei controlli, i dati peritali) ed elementi documentali.

Tra l’altro, la Corte di merito, con ampie e logiche argomentazioni e sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali (tra cui prove testimoniali e consulenza di ufficio) ha dato conto della propria ratio decidendi, sia in ordine alla disposta riduzione prezzo per tutte le forniture del 1994 sia riguardo al relativo quantum, tra l’altro affermando che “la carenza di vitamine negli integratori era tale da determinare i gravi fenomeni lamentati da coloro che avevano somministrato ai propri animali il mangime prodotto dalla Umbra Zoo Mangimi con l’aggiunta degli integratori forniti dalla Eurofarma. Ma poichè scopo dell’aggiunta al mangime degli integratori era proprio quello opposto, di favorire la crescita qualitativa e quantitativa degli animali e non semplicemente di somministrare solo un quantitativo qualsiasi di vitamine, la carenza nelle percentuali accertate si risolve in carenza qualitativa e non semplicemente quantitativa, in inidoneità assoluta del prodotto al raggiungimento dello scopo alla quale era destinato e per il quale era stato dichiaratamente e pacificamente acquistato. Vero è che somministrare agli animali mangime contenente una quantità di vitamine inferiore a quella indicata sulla confezione o non somministrare alcuna vitamina è praticamente la stessa cosa”; aggiungendo inoltre che ” è bene, tenuto conto della realtà aziendale della Umbra Zoo Mangimi, del volume di affari risultante dai documenti prodotti e della gravità dei fenomeni delle somme pagate dalla Umbra Zoo Mangimi ad alcuni clienti (così come risulta dalla documentazione depositata) è equo liquidare a titolo risarcimento del danno una somma pari …”.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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