Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7732 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Zara 13,

presso l’avv. GUARNACCI Giulio, che con l’avv. Antonio Savino la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari emesso nel

procedimento n. 101/08 in data 16.5.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21.1.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 16.5.2008 la Corte di Appello di Bari condannava ai sensi della L. n. 89 del 2001, il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 13.300,00 in favore di T. G., con riferimento a giudizio la cui durata irragionevole era stata determinata in ventidue anni e due mesi.

Avverso la decisione T. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l’intimato, con il quale lamentava la modesta consistenza dell’indennizzo liquidato (Euro 600,00 annui) e l’avvenuta compensazione delle spese processuali.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per l’omessa formulazione del quesito di diritto e la mancata indicazione del fatto controverso, adempimenti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., con riferimento a provvedimenti emessi successivamente al 2.3.2006, come verificatosi nella specie.

Nulla va infine stabilito per le spese processuali poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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