Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7732 del 06/04/2020

Cassazione civile sez. I, 06/04/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 06/04/2020), n.7732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 788/2019 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini

presso lo studio dell’avvocato Cristina Laura Cecchini e

rappresentata e difesa dall’avvocato Consuelo Feroci, in forza di

procura speciale a margine del ricorso,

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale Ancona, Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 11/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 14/5/2018, L.R., cittadino dell’Albania ha adito il Tribunale di Ancona- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato a Durazzo in Albania e di essere di religione musulmana; che la sua famiglia composta dai genitori e da una sorella minore, era stata costretta a ospitare uno zio paterno, che aveva perso il lavoro e la casa; che soltanto la madre aveva un’occupazione saltuaria in un ristorante; che la famiglia versava in precarie condizioni economiche e che si verificavano frequentemente tensioni e liti; che una notte, quando lui aveva solo sette anni, lo zio paterno aveva perso la ragione aggredendo la famiglia, uccidendo la madre e ferendo la sorella del ricorrente; che lo zio era stato arrestato; il padre si era allontanato perdendo a sua volta la ragione e lui e la sorella erano stati allevati dai nonni; che lo zio, dopo aver scontato la pena, era stato scarcerato e aveva preso i contatti con il richiedente, molestandolo, insultandolo e aggredendolo; che a causa di tali persecuzioni, non potendo far altro, era venuto in Italia dove si trovava il fratello della madre E. che da sempre si era preoccupato per lui.

Con decreto dell’11/11/2018, comunicato in pari data, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso L.R., con atto spedito in notifica il 17/12/2018e notificato il 20/12/2018, svolgendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia errores in iudicando e in procedendo violazione e falsa interpretazione della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata con L. n. 722 del 1954, della Direttiva 2004/83/CE attuata dal D.Lgs. n. 251 del 2007 e in particolare degli artt. 2, 7, 8 e 14.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia errores in iudicando e in procedendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2.3. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 19/7/2019. a1 fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve (g1 essere dichiarato inammissibile per tardività.

Il decreto impugnato è stato pubblicato l’11/11/2018 e comunicato lo stesso giorno 11/11/2018 come del resto riferisce lo stesso ricorrente.

Il ricorso, pur datato 26/11/2018, è stato inviato per la notifica solo il 17/12/2018 e notificato il successivo 20/12/2018 e quindi ben oltre il termine di giorni 30 previsto dall’art. 35 bis, comma 13, quarto periodo, D.Lgs. n. 25 del 2008.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020

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