Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7731 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 25786/2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe

Marcora 18/20, presso lo studio dell’avvocato Guido Faggiani, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Dalla Bona, in forza di

procura speciale allegata al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.A., cittadino del (OMISSIS), con ricorso depositato il 13 ottobre 2017, evocava in giudizio il Ministero dell’Interno dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE -, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il ricorrente aveva riferito: di essere fuggito dal Paese di origine per il timore che lo zio paterno gli facesse del male, dopo che erano sorti gravi contrasti familiari, legati alla fede religiosa della madre (cristiana) ed alla gestione di un negozio, degenerati, infine, in una lite che aveva portato il richiedente a ferire involontariamente il cugini; di temere, in caso di rimpatrio, che lo zio e il cugino potessero reiterate le violenze e le minacce nei suoi riguardi; di correre, dunque, il pericolo di essere esposto ad atti persecutori, ad un trattamento inumano e, comunque, di potere subire gli effetti della situazione di violenza generalizzata esistente in Burkina Faso; di avere iniziato un percorso di integrazione in Italia, svolgendo attività lavorativa a tempo determinato e frequentando corsi di formazione linguistica.

3. Il Tribunale ha proceduto in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, dopo avere proceduto a nuova audizione del richiedente. Con decreto del 31 luglio 2018 ha rigettato le domande dell’attore, presentate in riferimento a tutte le forme di protezione internazionale.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso G.A., articolando cinque motivi. La sua difesa, in data 28 ottobre 2020, ha presentato memoria con la quale ha addotto chiarimenti e svolto approfondimenti in ordine alla competenza della Sezione del Tribunale specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

3. L’intimata Amministrazione è rimasta tale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia error in procedendo e violazione dell’art. 111 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35,35-bis e art. 32, comma 3. Lamenta che il Tribunale di Milano si sia ritenuto erroneamente competente anche in materia di protezione umanitaria e abbia deciso con rito camerale anche la domanda di protezione umanitaria, soggetta, invece al rito ordinario di cognizione. Assume, pertanto, di avere subito un vulnus irrimediabile al suo diritto di difesa, che sarebbe stato evitato ove il Tribunale, in adempimento del dovere di cooperazione officiosa, avesse dichiarato inammissibile la domanda di protezione umanitaria e/o l’avesse separata dal giudizio di opposizione.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già affermato che, anche prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), (conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso, dell’azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale maggiore (“status di rifugiato” e protezione sussidiaria) e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del Tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall’art. 281-nonies c.p.c., ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo. (Sez. 1, n. 13575 del 02/07/2020, Rv. 658236).

Va, inoltre, ribadito che quando il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo “status” di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, egli non può poi dolersi della mancata pronuncia di inammissibilità della domanda di protezione umanitaria, in applicazione del divieto di “venire contra factum proprium” di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (Sez. 1, n. 2120 del 30/01/2020, Rv. 656808).

Occorre, infine, sottolineare che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l’assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica.

2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia error in procedendo e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, della Direttiva 2004/83/CE, recepita con D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Secondo la tesi prospettata, il Tribunale – che aveva ritenuto parzialmente credibile il racconto del richiedente circa la ragione dell’espatrio, determinato dal litigio con il cugino per ragioni economiche ed aveva, comunque, escluso che la vicenda narrata possedesse i requisiti degli atti persecutori e delle ipotesi di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), osservando, tra l’altro, come il richiedente non avesse spiegato il perchè non si fosse rivolto alla polizia per trovare protezione rispetto alle violenze ed alle minacce dello zio e del cugino – avrebbe, per un verso, dovuto valutare le dichiarazioni del richiedente nel contesto concreto di riferimento, per altro verso avrebbe dovuto verificare in che modo le Autorità statuali fossero in grado di intervenire a difesa dei diritti dei cittadini.

Il motivo è inammissibile.

2.1. Va ribadito che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso, ove si riferiscano al racconto della vicenda personale del richiedente, che rileva ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711). La valutazione, poi, della credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571).

Nella specie, invece, il ricorrente denuncia un’insussistente violazione di legge per sollecitare inammissibilmente questa Corte ad una difforme valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dal Giudice di merito.

2.2. Il ricorrente trascura, peraltro, di considerare che il diniego del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria si fonda anche su un’altra autonoma ratio decidendi: segnatamente la non riconducibilità della pur violenta controversia familiare allegata alla categoria degli atti di persecuzione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 e dei danni gravi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. a) e b). Rispetto a tale ratio decidendi nessuna censura risulta articolata. Ne viene che occorre fare applicazione del principio di diritto secondo il quale, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità dell’impugnazione per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” (Sez. 3, n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 – 01).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia error in procedendo e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e della Direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, avendo il Tribunale mancato di verificare se alla situazione di violenza diffusa nel Paese di origine del richiedente fosse stato contrapposto un efficace e concreto intervento ad opera delle Autorità statuali.

Il motivo è inammissibile.

La censura è spiegata in assenza di confronto con il tenore della statuizione in punto di diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), perchè il Tribunale ha valutato specificamente la situazione della sicurezza in Burkina Faso e l’eventuale esistenza di un conflitto armato interno, negando espressamente, tramite una puntuale indicazione del contenuto delle COI aggiornate (“country of origin information”) consultate (Refworld I Country Information), la sussistenza di un quadro di violenza indiscriminata tale da determinare un rischio grave per l’intera popolazione civile.

4. Con il quarto motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia error in procedendo e violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, alla Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2Cost. e art. 8 CEDU. Assume, al riguardo, che la valutazione circa la concessione della protezione umanitaria prescinde dall’assenza o meno di prove o principi di prova, va condotta d’ufficio e si deve fondare su di una valutazione comparativa volta a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio di diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile. Deduce, in particolare, che il Tribunale, lungi dal compiere la detta verifica officiosa, si era limitato a prendere in considerazione il compendio probatorio utilizzato per la verifica delle forme di protezione maggiore.

Il motivo è inammissibile.

4. Va riconosciuto che a fronte della motivazione con la quale il Tribunale ha evidenziato come il richiedente non avesse allegato situazioni, atte ad integrare un’effettiva integrazione lavorativa, diverse da quelle già stimate insufficienti, e peculiari condizioni di sua fragilità personale, il ricorrente nulla ha dedotto in ordine ai temi che sarebbero stati meritevoli di approfondimento.

5. Con il quinto motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia error in procedendo e violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 Cost., artt. 6, 46 e 47 CEDU e art. 101 c.p.c.. Deduce, al riguardo, che le informazioni aggiornate sul Paese di origine (COI) sono elementi di prova che non possono essere considerati “fatti notori” e non sono, quindi, utilizzabili dal giudice in difetto di preventiva sottoposizione al contraddittorio. Lamenta che, nella specie, gli elementi utilizzati dal Tribunale erano ignoti al difensore e hanno fatto ingresso in giudizio con valore di prova senza la necessaria preventiva sottoposizione al contraddittorio.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già affermato che, in tema di protezione internazionale, l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (“Country of origin information”), assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poichè in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il Tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio (Sez. 1, n. 29056 del 11/11/2019, Rv. 655634).

Il Collegio, nel ribadire il principio riportato, osserva che la circostanza che il giudice non possa modificare i fatti posti a fondamento della domanda, il cui onere di allegazione grava sul richiedente, già di per sè esclude in radice che possa prospettarsi, per il solo fatto della assunzione officiosa delle COI, una pronuncia che modifichi o ampli il thema decidendum, con conseguente violazione dell’art. 101 c.p.c. (Sez. 1, n. 2120 del 30/01/2020, in motivazione). Le COI devono, infatti, essere pertinenti e dirette a far luce sui fatti già dedotti dal ricorrente. Rileva, altresì, che la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali deve essere vista in un’ottica funzionale volta a garantire l’eliminazione del pregiudizio concretamente sofferto dal diritto di difesa della parte (Sez. 3, n. 18635 del 12/09/2011, Rv. 619534; Sez. 3, n. 1201 del 27/01/2012, Rv. 621381; Sez. 5, n. 26831 del 18/12/2014, Rv. 634236; Sez. L, n. 6330 del 19/03/2014, Rv. 630071; Sez. 1, n. 15037 del 08/06/2018, Rv. 649558; Sez. U., n. 20935 del 30/09/2009, Rv. 610517), di modo che la parte che lamenti la violazione del diritto di difesa e del giusto processo deve specificare in cosa consiste il concreto pregiudizio subito, non essendo sufficiente la mera deduzione di una violazione della norma procedurale ovvero la generica denuncia della lesione del diritto di difesa.

Nel caso al vaglio, dunque, non avendo la parte ricorrente dimostrato di avere allegato informazioni idonee a sostenere la valutazione circa la credibilità del ricorrente e i rischi dedotti, l’acquisizione d’ufficio delle COI, sanando la sua inerzia, non che ha diminuito le garanzie processuali, ma, semmai, le ha ampliate, eliminando il prospettato vulnus al diritto di difesa, postulato in astratto.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese essendo l’Amministrazione intimata rimasta tale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, dovrà essere versato dal ricorrente se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA