Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7730 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.24/03/2017), n. 7730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27781/2015 proposto da:
S.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIA CABURAZZI;
– ricorrente –
contro
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta
e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato FRANCESCO
CASELLATI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1807/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 20/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
– S.M.L. propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assegnato – nell’ambito della causa di divisione ereditaria promossa da B.E. e S.M.L. nei confronti di S.L. – le quote ereditarie (già determinate con precedenza sentenza parziale) e stabilito i conguagli;
– S.L. resiste con controricorso, depositando memoria;
Atteso che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) è inammissibile, in quanto – posto che deve escludersi il dedotto error in procedendo relativo alla carenza di motivazione circa la scelta tra i due progetti divisionali alternativi redatti dal C.T.U. (la Corte territoriale ha infatti motivato la sua scelta a pp. 5-6 della sentenza impugnata) – la doglianza si riduce alla denuncia di un vizio di motivazione, non più deducibile alla stregua del nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile ratione temporis;
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile, sia perchè è “aspecifico” difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni per le quali non può essere presa in considerazione – in quanto tardiva – la richiesta di assegnazione del ristorante formulata in comparsa conclusionale e nulla deduce in proposito la ricorrente), sia perchè non è autosufficiente, in quanto non indica in quali diversi atti delle fasi di merito la parte avrebbe chiesto l’assegnazione del ristorante;
– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile, in quanto pone in discussione la formazione delle quote ereditarie e le statuizioni relative alla collazione dei beni sulle quali è ormai disceso il giudicato (trattasi di questioni decise dalla Corte territoriale con la sentenza non definitiva, non impugnata);
– il quarto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, perchè non indica le norme di diritto che assume essere state violate (Cass., Sez. 6-5, n. 635 del 2015);
– il quinto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) è parimenti inammissibile, in quanto, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183);
– il ricorso va, pertanto, rigettato;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte ricorrente, rimasta soccombente e vanno distratte, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore degli avv.ti Nicola Di Pierro e Francesco Casellati, difensori del controricorrente, che hanno dichiarato di averle anticipate e di non averle percepite.
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 (quindicimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dispone la distrazione delle spese, così liquidate, in favore degli avv.ti Nicola Di Pierro e Francesco Casellati.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017