Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7730 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 05/04/2011), n.7730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5689-2009 proposto da:

D.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

ABBATE, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORENTINO GIUSEPPE

GIANMARIA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI

ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUSCATELLO FRANCESCO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI, Seconda

Sezione Civile, emessa il 11/01/2008, depositata il 24/01/2008;

R.G.N. 1126/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FIORENTINO GIUSEPPE GIANMARIA;

udito l’Avvocato PALOMBELLA PIERALBERTO per delega MUSCATELLO

FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che: la L. citò in giudizio il D. per il risarcimento del danno conseguente alla perdita del contributo pubblico per l’acquisto di macchinari e provocati dall’inesatta compilazione, da parte del convenuto, della domanda diretta ad ottenere il beneficio;

la domanda è stata accolta dal primo giudice con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Bari;

propone ricorso per cassazione il D. a mezzo di dieci motivi;

risponde con controricorso la L.;

i motivi primo, secondo e terzo concernono la valutazione delle testimonianze rese dal P., dal M. e dai F.;

i motivi dal quarto al settimo censurano il vizio della motivazione in ordine al fatto che la L. abbia conferito incarico professionale al D.;

l’ottavo motivo censura il vizio della motivazione in ordine al fatto che il D. abbia istruito, redatto ed inoltrato la domanda di contributo;

il nono motivo censura la sentenza per aver fatto ricorso alle presunzioni;

il decimo motivo censura la sentenza per non aver riconosciuto il diritto del D. al compenso per l’opera professionale prestata.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

che: i motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati;

sono inammissibili laddove, pur formalmente denunziando violazioni di legge e vizi della motivazione, si risolvono nella richiesta alla Corte di legittimità di una nuova valutazione del merito della controversia e degli elementi istruttori emersi, così dimostrando che il ricorrente concepisce il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito;

sono infondati per il resto, in quanto la sentenza è immune da vizi giuridici e perviene alle sue conclusioni con motivazione congrua e logica;

il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudiziosi cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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