Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 773 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 773 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 5168-2013 proposto da:
PROVINCIA DI PISA, in persona del Dirigente della
provincia pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CHITI MARIO P., per delega a margine del
ricorso;

Data pubblicazione: 16/01/2014

– ricorrente contro

DEPFA BANK PLC, DEXIA CREDIOP S.P.A., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO

FABIO, che le rappresenta e difende unitamente agli
avvocati RESCIGNO PIETRO, DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO,
per deleghe a margine dei rispettivi controricorsi;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5962/2012 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 27/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
uditi gli avvocati Mario P. CHITI, Fabio MERUSI, Pietro
RESCIGNO, Giuseppe Massimiliano DANUSSO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’inammissibilità o
rigetto del ricorso.

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato MERUSI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Nel 2007 la Provincia di Pisa, a seguito di delibere consiliari di

aggiudicazione a Dexia Crediop s.p.a. ed a Depfa Bank plc (con sede in
Dublino) dell’operazione di ristrutturazione di parte del proprio debito per
mutui bancari, stipulò con le predette società contratti prevedenti anche
emissione di obbligazioni ed operazioni in strumenti finanziari derivati.
Nel 2009 annullò in autotutela le determinazioni a monte dei contratti

operazione si era rivelata economicamente non conveniente in ragione dei
“costi impliciti” solo successivamente riscontrati dall’Amministrazione (ed
ammontanti ad C 1.385.355, a fronte di una utilitas di C 409.000).
Tali provvedimenti furono impugnati da Dexia e da Depfa (e in via
autonoma dalla Provincia, che chiese la declaratoria di inefficacia dei
conseguenti contratti) innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la
Toscana che, pronunciando nei giudizi riuniti con sentenza n. 6579
dell’11.11.2010, ha bensì ritenuto legittimo l’annullamento in autotutela
delle delibere di affidamento dell’operazione di ristrutturazione del debito,
ma ha negato che tanto travolgesse anche i contratti a valle, essendo a tal
fine necessaria una pronuncia del giudice competente a conoscere
dell’esecuzione del contratto, indicato in quello ordinario.
Con altra sentenza n. 154 del 27.1.2011, richiamata la prima, il Tar ha
dichiarato per la stessa ragione inammissibili i ricorsi delle parti.
2.- Entrambe le decisioni sono state impugnate innanzi al Consiglio di
Stato. La Provincia s’è doluta, in particolare, che fosse stata
“inopinatamente negata la giurisdizione del giudice amministrativo” in
ordine alla sorte del contratto concluso in esecuzione della deliberazione
annullata in autotutela.
Con sentenza non definitiva n. 5032 del 7.9.2011 il Consiglio di Stato
ha dichiarato la propria giurisdizione anche in ordine agli effetti
dell’annullamento sui contratti di finanza derivata ed ha rimesso la causa
sul ruolo per l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio per la
valutazione della convenienza economica – in relazione alla previsione di
cui all’art. 41 della legge n. 441 del 2001 – delle operazioni di gestione del
debito della Provincia.

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di interest rate swap (per complessivi C 95.494.000) sul rilievo che l’intera

Di seguito, con sentenza definitiva n. 5962 del 27.11.2012, in
accoglimento degli appelli delle società Dexia e Depfa e sulla scorta delle
risultanze della c.t.u., il Consiglio di Stato ha annullato le deliberazioni
emesse in autotutela (peraltro respingendo la domanda risarcitoria delle
due società).
3.-

Avverso la sentenza definitiva ricorre per cassazione la

soccombente Provincia, dolendosi con unico motivo che il giudice

dell’aggiudicazione, palesemente al di fuori della sua giurisdizione” e
chiedendo che la sentenza sia per questo cassata.
Resistono con distinti, identici controricorsi le società Dexia e Depfa.
Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è inammissibile, siccome proposto dalla Provincia di Pisa
non già avverso la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato (n.
5032/2011) che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo e
disposto che la causa proseguisse per l’espletamento di consulenza tecnica
d’ufficio senza definire neppure parzialmente il merito, ma avverso la
sentenza definitiva (n.5096/2012) che, senza ovviamente statuire sulla
giurisdizione, s’è pronunciata nel merito annullando gli atti impugnati
(dunque, in senso sfavorevole alla Provincia la quale, in ordine alla sorte
dei contratti conclusi a seguito dell’aggiudicazione, prospetta oggi la
giurisdizione del giudice ordinario, benché avesse proposto appello proprio
avverso l’affermazione in tal senso del Tribunale amministrativo
regionale).
Va detto che la prima delle due citate sentenze del Consiglio di Stato,
appunto espressasi nel senso della giurisdizione del giudice
amministrativo, era stata invece fatta segno di ricorso per cassazione dalle
società oggi resistenti, che allora sostenevano la giurisdizione del giudice
ordinario e che a quel ricorso hanno peraltro rinunciato.
2.- Ora, è benvero che la logica che presiede alla inammissibilità del
ricorso immediato per cassazione – ex art. 360, terzo comma, c.p.c. contro la sentenza che abbia deciso solo sulla questione di giurisdizione è
che, per attingere il livello del giudizio di legittimità, la soccombenza non
deve essere virtuale ma effettiva e dunque riguardare il fondo della
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amministrativo abbia “trattato le negoziazioni privatistiche a valle

controversia (ex multis, Cass., sez. un.; nn. 23891/2010, 2755/2012,
9588/2012) e che, pertanto, perché sia reso possibile l’accesso alla Corte
sulla questione di giurisdizione attraverso l’impugnazione della sentenza
non definitiva (nella specie, del giudice speciale di secondo grado) che solo
quella questione abbia deciso, è necessario che la parte risulti poi
soccombente nel merito (giacché, se risultasse vincitrice, non avrebbe
alcun interesse a dolersi della decisione sulla giurisdizione). Ma, per

sentenza non definitiva, a seguito della sentenza definitiva il ricorso va pur
sempre indirizzato avverso la prima e non avverso la seconda sentenza.
Nel caso in esame, dalla lettera del ricorso (pag. 4, quarta e quinta
riga), dalla sentenza prodotta in copia dal ricorrente e dallo stesso
contenuto dell’esposizione in fatto inequivocamente risulta che il ricorso è
stato rivolto avverso la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n.
5962/2012 del 27.11.2012, e non già contro la sentenza non definitiva n.
5032/2011, come erroneamente affermato dalla ricorrente in memoria (a
pag. 6, quinta e sesta riga).
3.-

Va soggiunto che ad identiche conclusioni sull’inammissibilità del

ricorso si addiverrebbe, per la stessa ragione (e per quella ulteriore che
non risulta formulata riserva facoltativa di ricorso

ex art. 361, primo

comma, c.p.c.), se si ritenesse – ma tanto va escluso per ragioni che è
superfluo esporre – che, rigettando i motivi di appello delle due società
circa la predicata illegittimità dell’annullamento in autotutela per motivi
diversi dalla ravvisata non convenienza economica dell’operazione, la
sentenza non definitiva avesse deciso anche su alcune domande e non
solo sulla giurisdizione.
4.- Le spese seguono la soccombenza.
5.- Il ricorso è stato notificato il 15.2.2013, dunque in data successiva
a quella (31.1.2013) di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n.
228, il cui art. 1, comma 17, ha integrato l’art. 13 del d. P.R. 30 maggio
2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore:
“Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazone, principale o incidentale, a norma

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contestare la giurisdizione affermata dal giudice di secondo grado con la

dell’art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al
momento del deposito dello stesso”.
Essendo il ricorso inammissibile, deve provvedersi in conformità.

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che,

compensi, oltre agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il
giorno 26 novembre 2103.

per ciascuna delle controricorrenti, liquida in € 12.200, di cui 12.000 per

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