Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 773 del 15/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 15/01/2018, (ud. 30/11/2017, dep.15/01/2018),  n. 773

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 526/2014, ha respinto il gravame di R.E.T. avverso la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto domanda della R., nei confronti di P.M., di declaratoria di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, riconoscendo come facenti parte della stessa solo alcuni dei beni indicati in citazione.

La R. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del P. (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 177 c.c., lett. b) e c), e art. 2697 c.c., avendo i giudici di appello – respinto il motivo di impugnazione concernente il rigetto, in primo grado, dell’istanza istruttoria da essa formulata di ordine di esibizione di documentazione bancaria (perchè generica ed esplorativa) – omesso di rilevare l’assenza di prova, da parte del P., circa l’effettiva consumazione, per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, dei redditi derivanti dall’attività di camping, negli anni successivi alla separazione, proventi che sarebbero invece dovuti rientrare nella comunione de residuo e spettare, quanto al 50%, ad essa R..

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, poi, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 194 c.c., comma 1, art. 820 c.c., comma 3, art. 821 c.c., comma 3, e art. 177 c.c., avendo la Corte d’appello omesso di valutare i frutti civili prodotti da un terreno di proprietà di entrambi i coniugi, rimasto nel possesso esclusivo dell’altro coniuge ed utilizzato da quest’ultimo come parcheggio per i clienti del camping (a prescindere dalla contitolarità, negata dai giudici, della suddetta impresa).

Infine, con l’ultimo motivo, la ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.M. n. 55 del 2004, in punto di liquidazione delle spese processuali, quantificate in 6.000,00, in eccesso rispetto al dovuto, considerando i parametri medi.

2. La prima censura è inammissibile.

La comunione de residuo o differita si costituisce su beni (i frutti dei beni propri, i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge ed i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e degli incrementi di impresa, pur costituita precedentemente) solo se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione. Il coniuge vanta nei confronti dell’altro il diritto di ottenere la metà del residuo.

Tuttavia, nella fattispecie, la stessa esistenza, ai momento dello scioglimento della comunione, di introiti dell’attività imprenditoriale svolta dal coniuge, destinati a cadere nella comunione de residuo è rimasta mera affermazione, indimostrata, come accertato nei due gradi di merito, cosicchè la censura non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata.

Neppure ricorre il vizio motivazionale lamentato, in quanto non si denuncia il mancato esame di un fatto storico specifico, ma una questione di diritto, vale a dire il mancato assolvimento all’onere probatorio da parte dell’altro coniuge, in ordine all’avvenuta consumazione dei suddetti proventi.

3. La seconda censura è, del pari, inammissibile.

La Corte d’appello, in ordine al motivo di appello concernente l’omessa valutazione dell’introito annuo incamerato dal P. per effetto dell’utilizzo di terreno in comproprietà dei coniugi, quale parcheggio dei clienti del camping, ha affermato che, non avendo la R. impugnato la statuizione, passata dunque in giudicato, dei giudici di primo grado in ordine al fatto che l’azienda individuale “Camping Mario di P.M.” non costituisse un’impresa gestita in comune, la stessa R. non aveva diritto all’assegnazione del 50% degli introiti dell’attività di parcheggio sul terreno, in quanto “connessi all’attività di gestione dell’impresa” individuale del coniuge. La Corte d’appello ha ritenuto che gli introiti in contestazione non derivassero dall’uso, in sè, del terreno, in comproprietà dei coniugi, ma fossero connessi esclusivamente all’attività di impresa ivi svolta dal solo P., essendo il terreno destinato a parcheggio del camping (senza l’attività aziendale, il terreno non avrebbe reso i suddetti frutti civili).

Ora, non può ritenersi che la R. abbia inteso richiedere, in base ai principi generali (art. 820 c.c., comma 3), al coniuge rimasto nei possesso esclusivo dei beni fruttiferi (nel caso, bene immobile), già appartenenti alla comunione legale, il pagamento, in proprio favore, del corrispettivo “pro quota” di tale godimento, quali frutti spettanti “ex lege”, con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. 10896/2005; Cass.5504/2012), avendo, sin dal primo grado, essa chiesto espressamente l’assegnazione del 50% delle somme ricavate dalla gestione del camping, assumendo di essere contitolare dell’attività. Tale cesura introduce pertanto una domanda nuova.

4. La terza censura è infondata.

Con riferimento all’asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe. Con riferimento al D.M. n. 140 del 2012, era stato anche precisato che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificavano la deroga ai minimi e massimi stabiliti dal DM 140/2012 (cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225; Cass. 2386/2017).

Orbene, applicando tali principi al caso in esame, tenuto conto dei parametri minimi stabiliti per le cause di valore indeterminabile – in rapporto a tutte le fasi previste dal citato D.M. n. 55 del 2014, ovvero studio della controversia, fase introduttiva e fase decisionale, l’importo di Euro 6000,00 liquidato risulta entro i limiti tariffari.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura dei 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018

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