Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 773 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 14/01/2011), n.773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. PLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.L., T.G., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 197 presso lo studio dell’avvocato

MEZZETTI MAURO, rappresentati e difesi dagli avvocati ATTANASIO

ANTONINO, SENNI PIETRO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CENTRALE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFIO DI CESENA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 09/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. T.G. e B.M.L. propongono ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef e Ilor per il 1994 emesso in relazione alla plusvalenza dichiarata a seguito di cessione di area edificabile – la C.T.R. Emilia Romagna, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimo l’avviso opposto, rilevando che non potevano considerarsi incrementative le spese realizzate su di un immobile demolito prima della cessione, posto che, in assenza di specifiche deduzioni in contrario, i relativi costi non potevano ritenersi inerenti al bene alienato.

2. Col primo motivo, deducendo omessa e insufficiente motivazione, i ricorrenti sostengono che i giudici d’appello avrebbero riformato la sentenza di primo grado con motivazione generica e rinvio di stile alle norme in materia di Invim, senza considerare che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82, comma 1 TUIR indica invece, come costo che va a diminuire il corrispettivo percepito, “ogni altro costo inerente al bene medesimo”, senza alcun riferimento all’attualita’ di opere e utilita’ al momento della determinazione del valore finale. Secondo i ricorrenti, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata sul punto si risolverebbe in un mero ribaltamento della decisione di primo grado.

La censura e’ inammissibile sia perche’, denunciando la mancata considerazione del dettato del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82, comma 1, i ricorrenti censurano ex art. 360 c.p.c., n. 5 non l’accertamento in fatto bensi’ la motivazione in diritto della sentenza impugnata sia perche’ la censura non coglie nel segno, posto che nella sentenza impugnata non si afferma la necessita’ dell’attualita’ delle opere o della relativa utilita’, ma si esclude l’inerenza semplicemente perche’ il “bene” al quale si riferiscono i costi, in quanto demolito, non esiste piu’ al momento della cessione.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 81 e 82 e al D.P.R. n. 645 del 1972, artt. 6, 11, 13 i ricorrenti affermano che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82, comma 1 si limita ad indicare “ogni altro costo inerente al bene medesimo” come costo che va a diminuire il corrispettivo percepito, indipendentemente dal carattere di “esistenza” e “attualita’” del costo medesimo, che deve essere preso in considerazione, se inerente e documentato, senza necessita’ dell’esistenza attuale del bene, posto che l’utilita’ prodotta in passato costituisce un valore che deve essere preso in considerazione ai fini del valore complessivo. Rilevano inoltre i ricorrenti che la normativa sulle spese incrementative richiamata nella sentenza impugnata e’ applicabile all’Invim, laddove gli artt. 81 e 82 TUIR, applicabili nella specie, prescindono dall’attualita’ della scesa incrementativa. La censura e’ infondata.

Il D.Lgs. n. 917 del 1996, art. 82, comma 1 nel testo applicabile ratione temporis dispone che le plusvalenze di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell’imposta comunale sull’incremento del valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Non puo’ esservi pertanto dubbio che i costi da valutare a norma della citata disposizione sono quelli che concernono il bene oggetto di cessione, ossia un bene che, al momento della cessione, deve innanzitutto esistere, con conseguente esclusione dei costi sostenuti per immobili che, come nella specie, risultino demoliti diversi anni prima della cessione.

E’ peraltro appena il caso di evidenziare che, come sottolineato nella sentenza impugnata, lo stesso principio trova applicazione nella normativa e nella giurisprudenza in materia di Invim.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i soccombenti alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 di cui Euro 1,000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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