Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7729 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7729
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.F.A., elettivamente domiciliato in Roma, P. Belle Arti
1, presso l’avv. Gabriele De Paola, rappresentato e difeso dagli avv.
GALIOTO Giuseppe e Nino Bullari giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente;
– intimata –
avverso il decreto della Corte d’appello di Palermo emesso nel
procedimento n. 210/06 del 30.11.2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza
dell’11.1.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 30.11.2006 la Corte di Appello di Palermo rigettava il ricorso proposto da L.F.A. ex L. n. 89 del 2001, in relazione a giudizio davanti alla Corte dei Conti, sezione regionale siciliana, protrattosi dall’8.7.1978 all’11.4.2005, ritenendo che dall’esame degli atti fosse desumibile la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa da parte dell’istante, affermata poi sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
Avverso la decisione L.F. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva la Presidenza del Consiglio, con il quale sosteneva l’erroneità del giudizio formulato dalla Corte territoriale, sotto il profilo che in sede di istruttoria amministrativa la Commissione Medica di seconda istanza aveva ritenuto fondata la richiesta di pensione privilegiata, sicchè l’affermazione secondo cui esso ricorrente avrebbe avuto consapevolezza della inconsistenza della propria pretesa risulterebbe priva di pregio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., poichè il decreto impugnato è stato depositato il 30.11.2006 ed il ricorso non è corredato del quesito di diritto, prescritto a pena di inammissibilità.
Nulla va infine stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010