Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7729 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22333-2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA CAPOZZI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO DE GREGORI,

GIOVANNI BATTISTA DE GREGORI;

– ricorrente –

contro

P.N., T.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA

BERNARDINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA LINA PEDEMONTE;

– controricorrenti –

nonchè

sul ricorso 22333-2015 proposto da:

P.N., T.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA

BERNARDINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA LINA PEDEMONTE;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA CAPOZZI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO DE GREGORI,

GIOVANNI BATTISTA DE GREGORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 896/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente principale D.M. impugna, articolando un unico motivo di ricorso, la sentenza 7 luglio 2014, n. 894/2014, della Corte d’Appello di Genova, che, accogliendo parzialmente l’appello proposto da T.G. e P.N. avverso la sentenza n. 1010/2010 del Tribunale di Genova, aveva accertato che questi ultimi avessero acquistato per usucapione la proprietà del volume d’aria sovrastante il solaio dei vani dell’appartamento sito in (OMISSIS), di proprietà di D.M., ad eccezione della parte sovrastante la camera da letto del D.. La Corte di Genova ha affermato che al momento della planimetria redatta per conto di G.P., precedente proprietario dell’appartamento e dante causa del D., ovvero in data 19 marzo 1986, l’altezza dei vani dello stesso appartamento era stata abbassata da m. 3,80 a m. 3/3,30; tale documento porta a concludere, secondo i giudici d’appello, che, quanto meno dal giorno prima della redazione della planimetria, il proprietario dell’appartamento fosse consapevole della modificazione dello stato dei luoghi, con conseguente venir meno della clandestinità del possesso e decorrenza del termine utile per usucapire, ormai maturato il 18 marzo 2006, data di notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio. La Corte di Genova ha invece negato la sussistenza del possesso ad usucapionem per la parte sovrastante la camera da letto del D., ritenendo irrilevante la scrittura del 18 maggio 1984 con cui G.L., figlio del proprietario dell’appartamento, autorizzava T.G. e P.N. ad occupare tale volume, in quanto non sottoscritta dal proprietario e costitutiva di meri effetti obbligatori fra le parti.

L’unico motivo del ricorso principale di D.M. deduce omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione degli artt. 1158 e 1163 c.c. Osserva il ricorrente che la circostanza pacifica che l’altezza dei vani dell’appartamento all’epoca di proprietà G. fosse stato ridotto a circa m. 3/3,30 nulla spiega in ordine alla costruzione dei tre vani ed al loro possesso ultraventennale.

T.G. e P.N. si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale in unico motivo per violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2700 c.c., e dei criteri di valutazione delle prove in merito al possesso ad usucapionem. I ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza d’appello non abbia considerato nè la planimetria catastale del 19 marzo 1986, nè la concessione in sanatoria del Comune di Genova 21 maggio 1998, documenti aventi valore legale fede privilegiata anche per l’area sovrastante la camera da letto, e comunque da valutare prioritariamente rispetto alla scrittura privata del (OMISSIS).

D.M. si difende con controricorso dal ricorso incidentale.

Ritenuto che il ricorso principale proposto da D.M. e il ricorso incidentale proposto da T.G. e P.N. potessero essere rigettati per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso principale e del ricorso incidentale, come prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, sicchè la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione seconda civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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