Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7729 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30726-2006 proposto da:

A.E. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS), C.S. (OMISSIS), in proprio e

quali eredi di C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato VANNICELLI FRANCESCO,

rappresentati e difesi dagli avvocati LAMANTIA GIOVANNA e MOTTA

ROBERTA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.A. ZURICH INSURANCE COMPANY (già ZURIGO ASSICURAZIONI S.A.)

(OMISSIS), in persona del vice direttore e procuratore Dott.

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO

VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2184/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO – 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 16/2/2005, depositata il 20/09/2005, R.G.N.

3698/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI (per delega dell’Avv.

ROBERTA MOTTA e Avv. GIOVANNA LAMANTIA);

udito l’Avvocato RAOUL RUDEL;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo,

accoglimento 2 p.q.r., accoglimento 3^.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Intorno alle 5 antimeridiane del 26.6.1994 il ventunenne C. F., trasportato sulla vettura condotta da P.V., morì istantaneamente dopo essere stato proiettato fuori dall’abitacolo a seguito di ripetuti urti del mezzo contro il guard rail di entrambi i lati dell’autostrada, conseguiti a sbandamento provocato da elevata velocità.

Decidendo sulla domanda risarcitoria dei congiunti, con sentenza del 21.6.2001 il tribunale di Milano condannò solidalmente il P. e la Zurigo Assicurazioni a pagare:

– al padre C.M., la somma di L. 384 milioni, di cui 150 per danno morale, 34 per danno biologico iure proprio, 200 per danno “esistenziale”;

– alla madre A.E., la somma di circa 358 milioni, di cui 150 per danno morale, 6 per danno biologico iure proprio, 200 per danno “esistenziale” e poco più di 2 per danno patrimoniale da invalidità temporanea;

– al fratello C.S., la somma di L. 50 milioni, di cui 20 per danno morale e 30 per danno esistenziale;

– a tutti e tre la somma complessiva di L. 60.424.907, incluse le spese funerarie;

il tutto, previa detrazione della somma di L. 400 milioni già versata dalla Zurigo, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali, liquidate in L. 44.407.000, ed oltre alle spese delle espletate consulenze tecniche d’ufficio.

2.- L’appello della Zurigo è stato accolto dalla corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2184/05, limitatamente alla somma di L. 14 milioni e relativi accessori, che era stata riconosciuta a C. M. a titolo di danno biologico permanente.

E’ stato invece respinto l’appello incidentale dei C. – A., con compensazione delle spese del secondo grado.

3.- Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione i C. – A. affidandosi a tre motivi, tutti concernenti il quantum debeatur, cui resiste con controricorso la Zurigo Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo – i ricorrenti censurano la sentenza per aver respinto il motivo di gravame con il quale essi s’erano doluti del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della futura assistenza economica da parte del figlio C.F., prematuramente deceduto.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti censurano esclusivamente l’affermazione della corte d’appello (peraltro sufficientemente motivata mediante rinvio alle osservazioni del primo giudice, integranti un apprezzamento di puro fatto non reiterabile in questa sede) secondo la quale “manca in ogni caso la prova sufficiente e convincente che il figlio prematuramente scomparso avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia” (dalla 11 alla 13 di pag. 8 della sentenza); ma non sottopongono ad alcun vaglio critico la precedente ratio decidendi (di cui a pagina 7 ed alla precedente parte di pagina 8 della sentenza impugnata) secondo la quale era infondato il gravame avverso l’interpretazione che della loro domanda aveva operato il giudice di primo grado: che, cioè, non era convincente, nè relativamente all’ari nè al quantum, la prova del danno che i genitori (n.d.e.: di tre figli, di cui il defunto era l’ultimo) avevano lamentato in relazione al “mancato subentro (una volta conseguita la laurea) nella società commerciale paterna da parte del figlio defunto, il quale avrebbe così provveduto al fabbisogno familiare con il 40% del proprio reddito di L. 120.000.000 annue, per lo meno fino ai 32/35 anni d’età”.

2.- Col secondo motivo sono dedotte violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 1223, 1226 e 2056 c.c., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo in ordine alla liquidazione del danno morale da ciascuno dei congiunti patito, che si assume inadeguata per difetto per avere la corte d’appello:

a) ritenuto che la liquidazione del primo giudice fosse stata operata in riferimento ai valori monetari della sentenza, anzichè in relazione all’epoca del fatto, com’era stato espressamente precisato dal tribunale;

b) e per aver comunque disconosciuto gli interessi compensativi su quelle somme, devalutate al momento del fatto e progressivamente rivalutate da allora al 2000.

2.1.- Il primo profilo dei censura è infondato.

E’ ben vero che a pagina 17, punto 7, prima riga, della sentenza del tribunale è inequivocamente affermato che tutte le liquidazioni erano state effettuate in relazione all’epoca dell’evento. Ma il non contestato rilievo della corte d’appello che, non di meno, il danno biologico e quello morale erano stati liquidati in base ai valori monetari del 2000, giustifica la conclusione che “la rivalutazione monetaria deve farsi decorrere dal febbraio del 2000 e non dal giorno del sinistro”, nell’implicito assunto che l’affermazione del tribunale fosse erronea, in quanto si sarebbe altrimenti realizzata un’ingiustificata locupletazione dei danneggiati. ‘ E’, invece, manifestamente fondato il secondo profilo di censura.

Inspiegatamente, infatti, la sentenza ha omesso di stabilire che, anche sugli importi liquidati per danni biologico e morale in riferimento ai valori monetari del febbraio 2000, ovviamente devalutati alla stregua dei valori monetari del momento del fatto, gli interessi compensativi fossero dovuti (come ha fatto per le altre somme riconosciute) da quel momento sulle somme progressivamente rivalutate secondo i noti criteri fissati da Cass., sez. un, n. 1712 del 1995.

3.- Col terzo motivo è denunciata insufficiente e/o contraddittoria motivazione relativamente al danno biologico permanente (riconosciuto dal tribunale nell’8% e liquidato in L. 14.000.000) patito da C. M., che la corte d’appello ha escluso sulla scorta del rilievo che aveva dato luogo ad un’inammissibile presunzione di nesso causale l’osservazione del tribunale nel senso che l’interferenza di altre cause (morte dell’altro figlio A., avvenuta nel (OMISSIS) in circostanze nebulose) “non può aver escluso ogni nesso eziologico tra la morte del figlio F. e la situazione attuale di frustrazione, demotivazione ed ansia per quanto potrà rifiutare il futuro”.

3.1.- Anche questo motivo è fondato.

L’affermazione del tribunale era del tutto in linea col principio condizionalistico, secondo il quale tutti i fatti che concorrono a determinare l’evento ne costituiscono causa, salvo il temperamento costituito dalla causa ultima da sola idonea a determinarlo, che interrompe il nesso eziologico tra le cause antecedenti e l’evento.

Quella della corte d’appello da quel principio si discosta (con errore di diritto, tuttavia non dedotto col motivo di ricorso), senza tuttavia affermare, correlativamente, che la causa ultima (morte del figlio A.) era stata da sola idonea a determinare il permanente stato ansioso-depressivo che affliggeva il padre (sicchè è in questo ravvisabile il denunciato vizio della motivazione).

4.- La sentenza va conclusivamente cassata in relazione alle censure accolte.

La causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con la riforma della sentenza di appello (ferme le ulteriori statuizioni, anche in ordine alla compensazione delle spese del grado):

– nella parte in cui ha dichiarato non dovuta a C.M. la somma di L. 14.000.000 e relativi accessori, mediante il rigetto del relativo motivo di appello della Zurigo (capo “a” della sentenza impugnata);

– nella parte in cui non ha disposto che sulle somme liquidate ai congiunti per danno biologico e morale in base ai valori del febbraio del 2000 e devalutate alla data dell’evento ((OMISSIS)), gli interessi decorressero dalla data dell’evento sulle somme progressivamente rivalutate.

5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il primo motivo, accoglie il secondo per quanto di ragione ed il terzo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, pronuncia sull’appello come al punto 4 della motivazione.

condanna Zurigo Assicurazioni e P.V., in solido, alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200, di cui 6.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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