Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7728 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via R. Grazioli

Lante 16, presso l’avv. BONAIUTI Domenico, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente,

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari emesso nel

procedimento n. 185/06 del 19.10.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11.1.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Alessandro Marchetti con delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 19.10.2006 la Corte di Appello di Bari condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 8.375 in favore di S.L. nella qualità di erede di S.A., con riferimento alla durata di un giudizio svoltosi davanti alla Corte dei Conti, ritenuta irragionevole nella misura di anni sedici e mesi nove.

Avverso la decisione S. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non resistevano gli intimati, con i quali rispettivamente lamentava: a) l’omessa considerazione del periodo di trattazione della procedura amministrativa prima della instaurazione del giudizio, ai fini della determinazione del periodo di ragionevole durata; b) l’inadeguatezza dell’indennizzo liquidato (Euro 500,00 annui), inferiore a quelli risultanti dalla giurisprudenza CEDU. Osserva il Collegio che è inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia poichè la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224 (che dispone che nel caso di specie il ricorso andrebbe proposto nei confronti del Ministro dell’Economia) si applica ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge citata, mentre S. ha depositato il ricorso ex L. n. 89 del 2001, in data 8.6.2006.

E’ viceversa fondato il ricorso contro la Presidenza poichè, quanto alla consistenza dell’indennizzo, l’importo liquidato a tale titolo è significativamente inferiore ai parametri CEDU; quanto alla determinazione del periodo di irragionevole durata, nel novero delle autorità chiamate a concorrere nella definizione del processo (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2) va compresa anche quella preposta a trattare la fase amministrativa che precede il giudizio, qualora come nella specie sia necessaria e non sia previsto alcun termine per la relativa definizione (C. 06/9853, C. 04/21045).

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione del decreto impugnato e conseguente decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. Orbene al periodo 16.4.1986 – 16.1.2006 (corrispondente alla fase giudiziale) considerato dalla Corte territoriale va aggiunto quello relativo alla fase amministrativa nei limiti di quattro mesi (e non per l’intero periodo come richiesto), poichè in tal senso ha stabilito la Corte di appello (sulla base del fatto che il ricorrente aveva agito quale erede di A., e non anche di M.M. che aveva sollecitato il riconoscimento della pensione indiretta) e la relativa statuizione non è stata oggetto di impugnazione.

Il periodo di durata irragionevole va dunque apprezzato nella misura di diciassette anni ed un mese, in relazione al quale va liquidato in favore di S.L. un indennizzo di Euro 16.350,00 (Euro 750,00 per i primi tre anni e quindi Euro 1.000,00 secondo i parametri CEDU), oltre agli interessi legali dalla domanda ed alle spese processuali del presente giudizio, come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’Economia, accoglie quello contro la Presidenza del Consiglio nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione ai profili accolti e, decidendo ex art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza al pagamento di Euro 16.350,00 oltre interessi legali in favore di S.L., in proprio e quale erede di S.A., e alle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 1.500,00 di cui Euro 850,00 per onorari e Euro 600,00 per competenze e in Euro 1.150,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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