Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7728 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28841-2006 proposto da:

D.P.L. (OMISSIS), D.P.S.

(OMISSIS), D.P.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio

dell’avvocato BLASI SERGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCHINI ROSELLA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.A., G.G., G.D.

(OMISSIS), G.V., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2-A, presso lo studio dell’avvocato BLASI

FABIO (c/o STUDIO LEGALE SEGARELLI), rappresentati e difesi

dall’avvocato NATALI LUIGI giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 703/2005 della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA,

emessa il 13/4/2004, depositata il 23/08/2005, R.G.N. 1039/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato SERGIO BLASI (per delega dell’Avv. ROSELLA

FRANCESCHINI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila, depositata il 23 agosto 2005, la quale sui punti che qui rilevano: a. ha respinto la loro eccezione di prescrizione, affermando che l’obbligazione risarcitoria scaturente dall’illecito aquiliano in questione, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c., per effetto della pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell’art. 2953 c.c., nella specie non ancora decorso all’atto della domanda introduttiva; b. ha ritenuto adeguata alle circostanze del caso concreto la liquidazione equitativa del danno morale per perdita del familiare, operata da giudice di primo grado nei confronti della moglie e dei tre figli della vittima.

I ricorrenti propongono due motivi di ricorso, illustrati con memoria; resistono gli intimati con controricorso, nel quale ne deducono l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2947 c.c., commi 1 e 3, e art. 2953 c.c., per non avere la Corte d’Appello applicato il termine breve di prescrizione, anzichè quello decennale previsto per i giudicati di condanna, nonchè insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, perchè, avendo fondato l’inapplicabilità del termine breve sulla circostanza che i danneggiati si fossero costituiti parte civile nel giudizio penale riguardante il sinistro stradale, non aveva accertato quali eredi del G. si fossero costituiti parte civile in sede penale e quali fossero parti del presente giudizio.

Non sussiste la dedotta violazione di legge, perchè la decisione è in armonia con il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l’accertamento dell’obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum (Cass. n. 4054709; 8154/03; 1782502; 4966/01; 6757/96).

E’, invece, inammissibile il vizio motivazionale dedotto con l’ultima parte del motivo, non potendo prospettarsi per la prima volta in questa sede di legittimità, neppure sotto il profilo di un’asserita insufficienza della motivazione, un’eccezione di prescrizione, involgendo accertamenti di fatto preclusi nel giudizio di cassazione (Cass. 4457/03; 12304/93).

Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 2059 c.c., errata applicazione dei principi regolatori della materia e omessa motivazione su punto decisivo, perchè la Corte d’Appello avrebbe confermato la liquidazione del danno morale operata dai primi giudici, avendo solo sommariamente indicato i criteri seguiti per determinarne l’entità e gli elementi su cui è stata basata la quantificazione. Secondo la Corte territoriale, la circostanza che il Tribunale, nel liquidare il danno morale, avesse fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano (riguardanti in effetti il danno biologico), non comportava che la liquidazione dovesse considerarsi incongrua: il danno morale doveva essere liquidato necessariamente in via equitativa, tenendo conto di tutti gli elementi concreti. Nella specie, non avendo gli interessati fornito alcun elemento di valutazione (a parte un non documentato riferimento all’età della vittima, 46 anni, all’epoca del sinistro) poteva presumersi in base all’id quod plerumque accidit che le sofferenze da loro patite per la perdita del familiare non siano state di trascurabile entità, sicchè la liquidazione del Tribunale (L. 100.000.000 per il coniuge e lire 60.000.000 per ciascuno dei tre figli) appariva del tutto adeguata alle circostanze del caso concreto.

La decisione resiste alle censure mosse, non sussistendo la lamentata violazione di legge, nè il dedotto vizio motivazionale, posto che la Corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui la liquidazione del danno morale iure proprio sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata, come è noto, all’apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice del merito, come tale non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 6519/04), perchè, pur a seguito del nuovo riferimento del diritto all’integrità psicofisica della persona nell’ambito del combinato disposto degli art. 2059 c.c. e art. 32 Cost., nonchè di altre norme costituzionali poste a presidio di detta integrità personale, rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale (Cass. n. 23053/09; v. anche Cass. n. 28423/08). Nello stesso senso, questa S.C. ha affermato che il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto – pur non coincidendo, quale tipico danno-conseguenza con la lesione dell’interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento – consistendo in un pregiudizio che si proietta nel futuro, può essere provato con il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire; La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. n. 12124/03 e n. 3758/07 nella parte relativa alla liquidazione del danno morale).

Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.600=, di cui Euro 2.400= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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