Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7727 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Angelo Emo 106

presso l’avv. Mafalda Matta, rappresentato e difeso dagli avv.

QUATTROMINI Giuliana e Paola giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel

procedimento n. 3726 Cron. del 6.11.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11.1.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 6.11.2006 la Corte di Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 2.350,00 oltre interessi, in favore di V.C., in relazione alla durata di una causa di lavoro, ritenuta ragionevole nella misura di quattro anni e dieci mesi e irragionevole per due anni e quattro mesi.

Avverso la decisione il Ministero della Giustizia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali rispettivamente denunciava la nullità del decreto per mancata sottoscrizione dell’estensore e omessa motivazione sull’eccezione di prescrizione, cui resisteva V. con controricorso.

Osserva il Collegio che le censure sono infondate.

Quanto alla prima si rileva infatti che i provvedimenti emessi dal giudice collegiale nella forma del decreto devono essere sottoscritti dal solo Presidente (art. 135 c.p.c.), come d’altra parte già affermato da questa Corte (C. 06/2969, C. 00/2381, C. 93/7677), sicchè non è configurabile la dedotta nullità; quanto alla seconda, poichè la doglianza, rappresentata sotto l’aspetto del vizio di motivazione, in realtà rileverebbe sotto il profilo dell’omessa pronuncia su un’eccezione, e quindi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (C. 07/15882, C. 07/12952, C. 06/1701, C. 05/27387), ipotesi per la quale il ricorrente avrebbe dovuto formulare il quesito di diritto, viceversa non indicato.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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