Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7727 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.24/03/2017), n. 7727
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28011-2015 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO
CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MALDARI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GENNARO;
– ricorrente –
contro
SC.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONINO CAMPISI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1098/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 25/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte Suprema di Cassazione.
Ritenuto che:
– S.C. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che ebbe a rigettare le domande dal medesimo proposte nei confronti della sorella Sc.An., volte ad ottenere l’accertamento della nullità – per mancanza di alea – del contratto di vitalizio assistenziale stipulato dalla comune madre V.C. con la convenuta, con conseguente rientro dell’immobile trasferito a costei nell’asse ereditario, del quale chiedeva la divisione e la corresponsione dei frutti a lui spettanti; in subordine, l’accertamento che tale contratto dissimulava una donazione senza dispensa dalla collazione, con conseguente riduzione dell’atto di liberalità e con l’attribuzione all’attore della quota di riserva a lui spettante;
– Sc.An. resiste con controricorso;
– il ricorrente ha depositato memoria;
Atteso che:
– il Collegio, avuto riguardo alla memoria depositata dalla parte ricorrente, ritiene non sussistente l’evidenza decisoria con riguardo alla legittimità dell’apprezzamento dell’alea contrattuale.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017