Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7727 del 24/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28011-2015 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MALDARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GENNARO;

– ricorrente –

contro

SC.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONINO CAMPISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1098/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte Suprema di Cassazione.

Ritenuto che:

– S.C. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che ebbe a rigettare le domande dal medesimo proposte nei confronti della sorella Sc.An., volte ad ottenere l’accertamento della nullità – per mancanza di alea – del contratto di vitalizio assistenziale stipulato dalla comune madre V.C. con la convenuta, con conseguente rientro dell’immobile trasferito a costei nell’asse ereditario, del quale chiedeva la divisione e la corresponsione dei frutti a lui spettanti; in subordine, l’accertamento che tale contratto dissimulava una donazione senza dispensa dalla collazione, con conseguente riduzione dell’atto di liberalità e con l’attribuzione all’attore della quota di riserva a lui spettante;

– Sc.An. resiste con controricorso;

– il ricorrente ha depositato memoria;

Atteso che:

– il Collegio, avuto riguardo alla memoria depositata dalla parte ricorrente, ritiene non sussistente l’evidenza decisoria con riguardo alla legittimità dell’apprezzamento dell’alea contrattuale.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA