Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7727 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27395/2018 proposto da:

U.J., elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi

Migliaccio, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il

27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro il 27.8.19, fu rigettata la domanda di protezione internazionale ed umanitaria presentata da U.J., cittadino del (OMISSIS), osservando che: non ricorrevano i presupposti dello status di rifugiato, avendo il ricorrente dichiarato di aver lasciato il paese d’origine per motivi economici; era da escludere la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c), in quanto dalle notizie acquisite sul Bangladesh non era desumibile una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato locale, mentre il ricorrente non aveva prospettato le altre fattispecie sub lett. a) e b); non era riconoscibile le protezione umanitaria in quanto, premessa la mancata allegazione di contratti di lavoro, non era stata dimostrata l’integrazione sociale del ricorrente. U.J. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Con ordinanza interlocutoria emessa il 12.6.2020 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione inerente all’applicabilità del D.L. n. 113 del 2018, ai procedimenti in corso in tema di protezione umanitaria e sul quesito se, ritenuti applicabili i parametri normativi previgenti, sia da confermare il principio affermato dalla sentenza della Cass., emessa il 23.2.18, n. 4455, circa la riconoscibilità del permesso umanitario al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, sulla base di una comparazione della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e art. 737 c.p.c., poichè il Tribunale non aveva espletato la cooperazione istruttoria in ordine ai presupposti della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il secondo motivo lamenta la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla fattispecie di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251, art. 14, sub lett. b), circa il rischio di subire trattamenti degradanti nel paese d’origine.

Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6, TUI, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, senza considerare il percorso d’integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia, nonchè contraddittorietà ed illogicità della motivazione, avendo il Tribunale travisato le risultanze di causa.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono infondati. Va osservato che il Tribunale ha effettuato accertamenti istruttori sulla situazione generale del Bangladesh, escludendo i presupposti della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c); al riguardo, è inammissibile la doglianza relativa all’omesso esame dell’istanza relativa alla fattispecie del citato art. 14, sub lett. b), non avendo il ricorrente allegato fatti specifici inerenti al rischio di subire trattamenti degradanti o inumani nel caso di rimpatrio.

Il terzo motivo è inammissibile. Al riguardo, la Corte di merito ha osservato che non era stato allegato il contratto di lavoro ma solo buste-paga, dalle quali risultava l’assunzione del ricorrente avvenuta nel 2016, escludendo comunque il riconoscimento della protezione umanitaria per la mancanza di condizioni di vulnerabilità dell’istante nel caso di rimpatrio, poichè la situazione del Bangladesh non presentava instabilità politica ed indiscriminata violenza.

Va altresì osservato che la decisione impugnata si pone in linea con le motivazioni adottate dalle SSUU nella citata sentenza, secondo le quali il mero svolgimento di attività lavorativa non può, isolatamente considerato, legittimare la concessione del permesso umanitario (alla stregua dei previgenti parametri normativi), in mancanza di una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva dell’istante e la condizione generale del paese di provenienza, finalizzata alla verifica se il rimpatrio possa determinare la privazione dei diritti fondamentali.

Come detto, la Corte d’appello ha escluso che tale comparazione possa indurre a ritenere che nel caso di rimpatrio del ricorrente, possano verificarsi situazioni di violazione dei diritti umani al di sotto del loro nucleo fondamentale.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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