Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7726 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11258/2008 proposto da:

C.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. DEL FORTE TIBURTINO 160, presso l’avvocato

FERRI MARIA CARMELA, rappresentato e difeso dall’avvocato NAPOLANO

Gennaro, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

15/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GENNARO NAPOLANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.C. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli 21/2-15/3/2007, che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non svolgeva attività difensiva la Presidenza del Consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso che si articola in tre motivi, due attinenti a violazione di legge e uno relativo a vizio di motivazione, va dichiarato inammissibile, per mancanza dei quesiti di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., ancora vigenti per i rapporti pregressi.

Va precisato che il procedimento presupposto davanti al TAR riguardava la dispensa dal servizio militare e il giudice a quo aveva ritenuto che la questione già fosse stata oggetto di altro procedimento, conclusosi con la condanna dell’amministrazione.

Afferma l’odierno ricorrente che le questioni erano distinte, anche se pur sempre attinenti al servizio militare (svolgimento o dispensa). Si tratta quindi, anche in questo caso, di questione di diritto (l’eventuale “continenza” di una procedura nell’altra) e non di vizio di motivazione: non rileva pertanto che, in ordine al terzo motivo, sia presente una “sintesi”, come richiesto da giurisprudenza consolidata.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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