Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7726 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11258/2008 proposto da:
C.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, V. DEL FORTE TIBURTINO 160, presso l’avvocato
FERRI MARIA CARMELA, rappresentato e difeso dall’avvocato NAPOLANO
Gennaro, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
15/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GENNARO NAPOLANO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.C. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli 21/2-15/3/2007, che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Non svolgeva attività difensiva la Presidenza del Consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso che si articola in tre motivi, due attinenti a violazione di legge e uno relativo a vizio di motivazione, va dichiarato inammissibile, per mancanza dei quesiti di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., ancora vigenti per i rapporti pregressi.
Va precisato che il procedimento presupposto davanti al TAR riguardava la dispensa dal servizio militare e il giudice a quo aveva ritenuto che la questione già fosse stata oggetto di altro procedimento, conclusosi con la condanna dell’amministrazione.
Afferma l’odierno ricorrente che le questioni erano distinte, anche se pur sempre attinenti al servizio militare (svolgimento o dispensa). Si tratta quindi, anche in questo caso, di questione di diritto (l’eventuale “continenza” di una procedura nell’altra) e non di vizio di motivazione: non rileva pertanto che, in ordine al terzo motivo, sia presente una “sintesi”, come richiesto da giurisprudenza consolidata.
Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010