Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7726 del 24/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.24/03/2017), n. 7726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26166-2015 proposto da:
PREFETTO di AVELLINO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Prefetto pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
B.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 156/2015, emessa il 30/04/2015, del TRIBUNALE
di BENEVENTO, depositata il 30/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA
PICARONI.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Prefetto di Avellino ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Avellino depositata in data 30 aprile 2015, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186 e 223.
2. Il giudice relatore ha proposto il rigetto del ricorso.
3. Rilevato che la notifica del ricorso alla parte intimata, B.G., già contumace nel giudizio d’appello, è nulla, essendo stata effettuata presso il difensore che aveva assistito la parte nel giudizio di primo grado, e non alla parte personalmente.
4. Ritenuta la necessità di disporre la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. U 20/07/2016, n. 14916).
PQM
dispone la notifica del ricorso alla parte personalmente entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017