Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7726 del 20/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 20/03/2019), n.7726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19511-2016 proposto da:

ITALBONIFICHE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CARLO ZAULI, CESARE MENOTTO ZAULI;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO FORNACIARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1257/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

IL COLLEGIO:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– viene impugnata per cassazione – con sette motivi – da Italbonifiche s.r.l. la sentenza, in data 12.7.2016 n. 1257, della Corte d’appello di Bologna che ha confermato la decisione di prime cure di rigetto della domanda di risarcimento dei danni materiali subiti dal rimorchio dell’autoarticolato di proprietà della predetta società, uscito fuori strada per evitare una buca presente sulla statale SS (OMISSIS) in custodia ad ANAS s.p.a.: i Giudici di merito avevano ravvisato quale esclusiva causa del sinistro la condotta imprudente del conducente dell’autoarticolato che non si era conformato nella guida alle prescrizioni della segnaletica verticale di pericolo per manto stradale dissestato e di limite di velocità apposta sul tratto stradale;

– Ha resistito con controricorso ANAS s.p.a.;

– La causa è stata ritenuta definibile mediante procedimento in camera di consiglio, in adunanza non partecipata, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), e dell’art. 380 bis c.p.c., essendo formulata proposta di accoglimento del ricorso;

– La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

Il primo motivo (violazione art. 2051 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è inammissibile.

Sostiene la società ricorrente che il Giudice di appello non avrebbe potuto attribuire la colpa esclusiva nella causazione del sinistro all’autista, in quanto tale questione non era stata introdotta nel giudizio e non poteva escludere la responsabilità oggettiva di ANAS s.p.a. quale proprietaria e custode della strada.

Diversamente da quanto ipotizzato dalla società ricorrente, la esclusiva imputabilità del sinistro alla guida imprudente e negligente del conducente dell’autoarticolato risulta essere stata oggetto di allegazione da parte della convenuta ANAS.

In ogni caso la censura mossa alla sentenza di appello se, come sembra, rivolta a contestare la inesatta rilevazione da parte della Corte territoriale del contenuto della “comparsa di risposta” in primo grado dell’ANAS, non può ritenersi conforme al requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo stato idoneamente descritto, nella esposizione del motivo, il quadro complessivo delle allegazioni in fatto, ritualmente dedotte dalle parti e sottoposte alla cognizione del Giudice di merito, ovvero da questi rilevabili anche d’ufficio in base agli atti difensivi ed ai documenti prodotti.

Il difetto del requisito di forma-contenuto predetto, assume rilievo dirimente laddove si consideri che, non vertendo l’art. 1227 c.c., comma 1, su fatti oggetto di eccezione in senso stretto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 3240 del 02/03/2012; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018), il Giudice di merito è tenuto a procedere d’ufficio all’indagine sull’eventuale concorso del danneggiato nella produzione dell’evento pregiudizievole, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente – sul piano causale – dello stesso: nella specie la Corte distrettuale ha fondato la decisione sul duplice elemento 1-della conoscibilità, ed anzi della effettiva conoscenza, da parte del conducente dell’autoarticolato della situazione di dissesto del manto stradale (sussistendo segnaletica verticale di pericolo ed avendo egli stesso dichiarato alla Polizia stradale di avere superato già diverse buche); 2-della violazione del limite di velocità imposto su quel tratto stradale (avendo il conducente percorso il tratta stradale pericoloso ad una velocità quasi doppia di quella minima, pari a 30 km/h, prescritta dall’apposito segnale).

Orbene la ricorrente non riferisce se, dove e quando tali elementi circostanziali (segnaletica stradale presente nei luoghi; conoscenza dello stato dei luoghi da parte del conducente; velocità del mezzo) siano stati introdotti nel giudizio, ovvero non fornisce alcuna indicazione in ordine a “quei soli fatti” – diversi da quelli sopra riferiti – che sarebbero stati, invece, ritualmente acquisiti al giudizio, impedendo quindi di verificare se l’asserito difetto di allegazione nella comparsa di risposta in primo grado della convenuta ANAS, fosse da ritenere determinate ai fini della esclusione (ovvero della irrituale acquisizione e valutazione) dei predetti elementi fattuali al “thema decidendum” e della illegittima utilizzazione degli stessi, da parte del Giudice di merito, ai fini dell’accertamento della esclusiva rilevanza causale della condotta dell’autista, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, nella verificazione del sinistro.

Il secondo motivo (violazione dell’art. 115 c.p.c.) per omessa considerazione del “fatto notorio” secondo cui i veicoli della stazza dell’autoarticolato viaggiano a velocità superiore di quella indicata nel cartello stradale di limite di velocità, è inammissibile.

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari (cfr. Corte cass. II sez. 8.8.2002 n. 11946; id. sez. lav. 7.3.2005 n. 4862; id. III sez. 9.1.2007 n. 195. In particolare cfr. Corte cass. V sez. 28.2.2008 n. 5232; id. II sez. 31.5.2010 n. 13234), o anche solo la pratica di determinate situazioni, nè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie (cfr. Corte cass. II sez. 8.8.2002 n. 11946; id. sez. lav. 7.3.2005 n. 4862; id. III sez. 9.1.2007 n. 195).

L’art. 115 c.p.c., comma 2, peraltro, prefigura una mera facoltà per il Giudice di avvalersi del notorio (potere discrezionale), con la conseguenza che il vizio predetto può configurarsi soltanto nel caso in cui il Giudice abbia fatto positivamente ricorso al “notorio”, mentre in caso contrario – ove il Giudice non abbia ritenuto necessario, ai fini della decisione, avvalersi della nozione di comune esperienza – non è configurabile alcun vizio, tanto meno di motivazione, e dunque non può essere censurato in sede di legittimità il mancato ricorso al “notorio”, venendo la censura ad impingere in una valutazione di merito, insindacabile da questa Corte. Ipotesi che ricorre nel caso di specie, avendo il Giudice di appello fondato la decisione su fatti positivamente accertati in esito alla istruttoria per prova orale e documentale ed alle indagini svolte dal CTU.

Il terzo motivo (violazione artt. 115,116,61 e 62 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la Corte d’appello valorizzato il giudizio finale espresso dal CTU, è inammissibile.

Indipendentemente dalla ondivaga censura mossa alla sentenza (nella esposizione del motivo vengono indistintamente ritenuti violati anche gli artt. 2697 e 1362 c.c.), la critica appare interamente volta a far valere la “efficacia probatoria decisiva” delle risultanze peritali, o meglio della valutazione finale espressa dal CTU in ordine alla “responsabilità” del sinistro.

Orbene in disparte l’errore sulla individuazione del parametro normativo del vizio di legittimità dedotto, atteso che la errata valutazione di una prova ricade nell’ambito della censura dell'”errore di fatto” (circoscritta alla sola ipotesi dell’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione, rimanendo estranea al sindacato di legittimità la critica mossa alla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione, condotta alla stregua di elementi istruttori extratestuali: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), è appena il caso di rilevare come il Giudice di seconde cure non ha affatto erroneamente attribuito il “rango di fatto” ad una valutazione tecnica, ma ha, invece, correttamente escluso rilevanza processuale ad una valutazione prettamente giuridica (imputazione della responsabilità per colpa ad ANAS) espressa dall’ausiliario, in quanto tale estranea alle sue competenze specialistiche.

Il quarto motivo (violazione degli artt. 61,62 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito disatteso le risultanze della c.t.u., senza controargomentare), il quinto motivo (violazione dell’art. 2697 c.c., come conseguenza della omessa considerazione delle risultanze della c.t.u.), il sesto motivo (omessa motivazione circa punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: notoria pericolosità del tratto stradale-), debbono tutti considerarsi inammissibili.

Premesso che anche il quarto motivo va ricondotto nell’ambito dell'”errore di fatto” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016), da un lato va ribadito il principio secondo cui in tema di impugnazione per cassazione, ed in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, la parte che alleghi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nei gradi di merito, ha l’onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata che si sia motivatamente dissociata dalle conclusioni peritali, dovendosi, in carenza di detta specificazione, dichiarare il ricorso inammissibile (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6753 del 05/05/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 28/03/2006; id. Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 3224 del 12/02/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014); dall’altro che, per assolvere al requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il motivo di ricorso non può limitarsi alla mera trascrizione del contenuto delle osservazioni critiche del proprio CTP, prospettando come migliore la soluzione più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente, ma deve indicare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata che si pongono in contrasto con le argomentazioni tecniche svolte dal CTU, evidenziandone la acriticità rispetto ai risultati delle indagini peritali.

Nella specie la ricorrente ha trascritto solo parzialmente la c.t.u., riproducendo esclusivamente la parte dell’elaborato che si limitava a riportare le argomentazioni svolte dal proprio CTP, e non ha controdedotto all’assunto della Corte distrettuale secondo cui non risultava decisiva, a confutare l’accertamento in ordine alla causalità materiale del sinistro fondato sulla eccessiva velocità del mezzo e sulla negligente condotta di guida, la affermazione del CTU secondo cui anche alla velocità di 30 Km/h sarebbe potuto esplodere uno pneumatico o il mezzo si sarebbe potuto danneggiare, in quanto l’ausiliario si era limitato a formulare una mera ipotesi relegata nell’ambito della astratta possibilità, contrastata, sul piano della concreta probabilità, dalla modesta profondità della buca e dalla perizia estimativa di danno, non essendo riconducibile l’affermazione dell’ausiliario ad alcun accertamento in fatto supportato da specifici dati acquisiti in base alle attività di indagine od a prove tecniche.

Il settimo motivo (omesso esame di un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: imprevedibilità da parte dell’autista della cedevolezza della banchina) è anch’esso inammissibile.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha omesso del tutto di considerare il concorso causale nella produzione del danno dovuto al cedimento della banchina della carreggiata, sulla quale il rimorchio aveva concluso lo “scarrocciamento” e che ne aveva comportato il ribaltamento nella scarpata.

La censura, infatti, non risponde ai requisiti di ammissibilità.

La ricorrente ha riprodotto nel ricorso il motivo di gravame con il quale veniva introdotta la critica alla decisione di prime cure in ordine alla mancata considerazione del relativo accertamento eseguito dal CTU, mediante la parziale trascrizione dell’elaborato peritale (cfr. ricorso pag. 18).

Ma se da un lato la ricorrente non fa riferimento ad un “fatto storico” determinato, in relazione alla omissione del quale soltanto può configurarsi un vizio di “error facti” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto piuttosto pare lamentarsi della omessa valutazione di un giudizio espresso dal CTU, dall’altro lato, non assolve alla indicazione del requisito della “decisività” da attribuire al cedimento della banchina stradale in ordine alla causazione del sinistro, omettendo di fornire una descrizione del fatto nella dinamica del suo accadimento: il cedimento della banchina sarebbe avvenuto, infatti, soltanto dopo la sbandata del mezzo e la sua fuoriuscita dalla sede stradale, sicchè rimane del tutto incerta una sua eventuale incidenza eziologica nella produzione del danno; senza tenere conto che neppure viene allegato se il cedimento della banchina sia stato o meno fatto valere con l’atto introduttivo del giudizio come fatto costitutivo della responsabilità concorsuale dell’Ente proprietario della strada.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e la parte ricorrente è tenuto, in conseguenza, a rifondere ad ANAS s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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