Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7726 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24421-2006 proposto da:

FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (OMISSIS), in persona del Commissario Liquidatore,

Avv. Prof. P.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato DORIA EROS

ISIDORO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA S.P.A. (OMISSIS) quale impresa designata L. n. 990 del

1969, ex art. 20 dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona

del legale rappresentante pro tempore Dott. A.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo

studio dell’avvocato CAVALIERE ALBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAMPISE SERGIO giusta delega in calce al controricorso;

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA P. BEMBO 86, presso lo studio dell’avvocato SAVINO

GIANLUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato PROVENZANO DOMENICO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 660/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO –

1^ SEZIONE CIVILE, emessa il 5/8/2005, depositata il 24/08/2005,

R.G.N. 11/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MAURIELLO (per delega dell’Avv. EROS

ISIDORO DORIA);

udito l’Avvocato ALBERTO CAVALIERE (per delega dell’Avv. SERGIO

CAMPISE);

udito l’Avvocato DOMENICO PROVENZANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Firs S.p.A, impugna la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, depositata il 24 agosto 2005, la quale sui punti che qui rilevano: a. ha, anzichè condannato, dichiarato la Firs tenuta al pagamento della somma indicata dal primo giudice s titolo di risarcimento danni; b. ha rigettato gli altri motivi di appello tra cui quello relativo alla mancata dimostrazione del danno patrimoniale da lucro cessante.

L’assicuratrice Firs propone due motivi di ricorso; resistono il M., con controricorso, in cui deduce l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dei motivi, e l’Assitalia con controricorso “adesivo”. Entrambi i resistenti hanno depositato memoria.

Infondata si rivela la prima censura – con cui la compagnia lamenta violazione della L. n. 990 del 1969, art. 25, comma 2, artt. 19 e 21 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – perchè, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’Appello ha, accogliendo la deduzione della stessa compagnia, ritenuto che l’apertura della liquidazione coatta impedisse l’adozione di una pronuncia di condanna nei confronti della stessa, ma ha, in maniera altrettanto corretta, aggiunto che la decisione di condanna nei confronti di società ammessa alla procedura concorsuale equivale ad una sentenza di accertamento del credito da iscrivere al passivo (si veda, sul punto, Cass. n. 23298/04) e, in dispositivo, chiaramente e senza contraddizioni con la riferita motivazione, ha dichiarato la compagnia stessa tenuta al relativo pagamento. Sia il dispositivo eh la motivazione sono, infatti, conformi al consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui nell’ipotesi di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa in corso di causa (come nella specie) dell’impresa assicuratrice del danneggiante, l’impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada diviene passivamente legittimata nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro la compagnia assicuratrice del danneggiante, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. c) mentre lo stesso giudizio, se prosegue anche nei confronti degli organi della procedura concorsuale e venga poi definito con una sentenza di accoglimento della domanda del danneggiato, implica che il giudice è tenuto ad emettere, nei confronti dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa, una pronuncia con valore di mero accertamento del credito, essendo preclusa, ai sensi degli artt. 51, 52 e 201, L. Fall., una pronuncia di condanna (Cass. n. 18192 e 1190/07; 19150 e 4874/05; 5731/04;

6820/01).

Il ricorrente col secondo motivo deduce: violazione dell’art. 112 c.p.c. e L. n. 39 del 1977; motivazione illogica, insufficiente;

omessa motivazione e difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c.. Nel nucleo centrale della censura, si duole che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato il criterio di calcolo del triplo della pensione sociale, adottato in primo grado, nella liquidazione del danno da lucro cessante, non essendo impiegabile detto criterio sussidiario mancando qualsiasi prova circa l’effettiva sussistenza del danno. Al riguardo, la Corte d’Appello ha affermato che, in base alla documentazione in atti (attestato della Commissione Artigianato) il M. aveva iniziato l’attività di barbiere il (OMISSIS), pochi giorni prima dell’incidente ((OMISSIS)), sicchè non poteva considerarsi ingiustificato ed arbitrario il ricorso del Tribunale a criteri equitativi (triplo della pensione sociale rapportato al coefficiente dell’età dell’infortunato, alla percentuale d’invalidità ed allo scarto tra vita fisica e lavorativa) per la determinazione del mancato guadagno da riduzione della capacità lavorativa specifica.

La censura è infondata sotto ogni profilo. La motivazione sul punto esiste, non è meramente apparente e da congruamente conto degli apprezzamenti effettuati dalla Corte territoriale, in ordine, da un lato, all’attività svolta dall’infortunato ed alla motivata mancanza di una prova specifica del relativo reddito (perchè intrapresa poco prima del sinistro) e, dall’altro, dei parametri ai quali è stato rapportato il criterio equitativo correttamente adottato. Infatti, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, in materia di risarcimento dei danni a seguito di incidente stradale, una volta ritenuta provata l’attività lavorativa svolta dal danneggiato e la compromissione della medesima (quindi l’an debeatur), in mancanza di una prova specifica del di lui reddito, si può correttamente fare ricorso ai criteri di quantificazione del danno indicati dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4 (Cass. n. 17179/07; 1120/06; 10026/04).

Stante la loro genericità e la formulazione in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione si rivelano inammissibili le altre censure prospettate nella parte finale del secondo motivo, circa la sussistenza del presupposto per la liquidazione del danno morale e sulla quantificazione del danno biologico e degli interessi. Si deve, invero, ribadire che, in tema di contenuto del ricorso per cassazione, poichè la finalità della norma di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 è quella di assicurare che il ricorso presenti l’autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sono inammissibili i motivi che, anzichè precisare le ragioni delle proposte censure, si esauriscano in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di cassazione (Cass. 20 novembre 2003 n. 17627).

Inoltre, diversamente da quanto praticato dalla ricorrente, quando si denuncia il difetto di motivazione, oltre alla precisazione del punto della controversia al quale detto vizio si riferisce, è necessaria anche l’indicazione delle questioni che si assumono obliterate nella sentenza, senza che sia sufficiente il richiamo generico a deduzioni e difese svolte davanti ai giudici di merito (Cass. 25 luglio 2002 n. 10945).

Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la Firs ed il danneggiato;

considerato l’esito della lite, in relazione alle comuni tesi sostenute, vanno compensate quelle tra la Firs e l’Assitalia.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti del M. delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 8.700=, di cui Euro 8.500= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese tra la Firs e l’Assitalia.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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