Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7725 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25606-2005 proposto da:

CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L. (c.f. e P.I. (OMISSIS)), quale

mandataria di CAPITALIA S.P.A. (già denominata Banca di Roma

S.p.a.), incorporante per fusione la Banca Mediterranea s.p.a., in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente 2009

domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso l’avvocato JANARI

LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato SCIPPA ALDO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A. (c.f. (OMISSIS)) in proprio, D.

A.F. (c.f. (OMISSIS)) in proprio, D.B.

G. (c.f. (OMISSIS)) in proprio, D.C.

(c.f. (OMISSIS)), D.B.F. (c.f.

(OMISSIS)), tutti nella qualità di eredi di D.

S., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO

44, presso l’avvocato LETTIERI MARTA, rappresentati e difesi

dall’avvocato VITOBELLO EMANUELE, giusta procura speciale per Notaio

Dott. MICHELE AUGELLI di FOGGIA – Rep. n. 78.925 dell’8/11/2005;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 494/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato PIZZOLI GIANCARLO, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Banca Mediterranea s.p.a. chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Foggia, nei confronti della società SO.CO.BEC, nonchè nei confronti dei fideiussori D.A., A.F., B.G., S., decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 389.489.099.

Con citazione notificata il 27/6/1996, i fideiussori D. A., A.F., B.G. in proprio e quali eredi di D.S., nonchè D.C. e B. F., quali eredi di D.S., proponevano opposizione al decreto, chiedendo fosse dichiarata estinta la loro obbligazione.

Costituitosi il contraddittorio, la Banca opposta chiedeva rigettarsi l’opposizione.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza 6/2-5/3/2002, richiamando la L. 154 del 1992, e la conseguente modifica dell’art. 1938 c.c. dichiarava inoperante la fideiussione in ordine alle obbligazioni sorte in epoca successiva al 7/7/92, data di entrata in vigore della predetta legge; precisando che a quella data non risultava un saldo passivo della società correntista SO.CO.BEC, e che del debito successivo non rispondevano i fideiussori.

Con atto d’appello notificato in data 2/5/2002, la Banca di Roma s.p.a. (che aveva incorporato la Banca Mediterranea) impugnava la predetta sentenza.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, gli appellati chiedevano dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il proposto appello e, in via incidentale, tra l’altro, dichiararsi la sentenza viziata da ultrapetizione. Con sentenza 17/12/2004-24/5/2005, la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello principale, considerando assorbito quello incidentale.

Ricorre per cassazione Capitalia Service J.V. s.r.l., quale mandataria di Capitalia s.p.a. (già denominata Banca di Roma s.p.a.), sulla base di un unico motivo.

Resistono, con controricorso, D.A., A.F., B.G., C. e B.F.. Entrambe le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso, Capitalia Service J.V. s.r.l. lamenta violazione della L. n. 154 del 1992, art. 10 di modifica dell’art 1938 c.c.; in particolare, contesta l’affermazione del giudice a quo, per cui, all’atto dell’entrata in vigore della nuova disciplina, il saldo del conto corrente de quo era attivo, dunque ogni obbligazione pregressa doveva ritenersi estinta; precisa che, in ogni caso un saldo attivo del conto corrente non poteva significare totale estinzione delle obbligazioni pregresse. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettato dal controricorrente: il ricorrente ha sicuramente interesse a censurare quanto statuito dalla Corte di merito, e d’altra parte, le argomentazioni del ricorso non sono limitate all’esame del conto corrente de quo. La censura è peraltro infondata.

La L. n. 154 del 1992, art. 10 ha, com’è noto, modificato l’art. 1938 c.c., subordinando la validità della fideiussione per le obbligazioni future all’indicazione dell’importo massimo garantito;

secondo giurisprudenza consolidata rimangono valide le obbligazioni sorte precedentemente e non ancora estinte al momento dell’entrata in vigore della predetta legge (7/7/92) (per tutte, Cass. 9/2/2007 n. 2871). Il giudice a quo precisa che a tale data il saldo del conto corrente era attivo, dunque ogni obbligazione pregressa doveva dirsi estinta.

La ricorrente, oltre a contestare tale assunto (ma si tratterebbe di profilo di fatto, insuscettibile di salutazione in questa sede), sostiene che , ai fini dell’accertamento della permanenza o dell’estinzione di un’obbligazione non può apparire certamente decisivo il mero esame del saldo attivo o passivo del conto corrente.

Sul punto peraltro giurisprudenza consolidata, specificamente al fine di validità della fideiussione omnibus, afferma esattamene il contrario; per le fideiussioni omnibus anteriori alla L. n. 154 del 1992, il diritto di garanzia della banca è circoscritto al saldo passivo del conto corrente, sussistente a tale data, mentre per il periodo successivo il contratto deve ritenersi affetto di nullità per indeterminatezza dell’oggetto (tra le altre, Cass. n. 9627 del 2009; n. 17860 del 2007).

Va, conclusivamente, rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 8.000 per onorari ed Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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