Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7725 del 24/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.24/03/2017),  n. 7725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25910-2015 proposto da:

AVVOCATO B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PROTO,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA BENEVENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 709/2015, emessa il 30/03/2015, del TRIBUNALE

di BENEVENTO, depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA

PICARONI;

letta la memoria depositata dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza depositata il 31 marzo 2015, ha rigettato l’appello proposto da B.R. avverso la sentenza del Giudice di pace di Solopaca n. 975/2012, confermando il rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Benevento, in data 26 maggio 2011, di pagamento dell’importo di Euro 1.022,20 per la violazione dei limiti di velocità (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6), rilevati con apparecchiatura elettronica.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza B.R., con tre motivi, illustrati da memoria. Non ha svolto difese la Prefettura di Benevento.

3. Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso sul terzo motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, del D.M. infrastrutture e dei trasporti n. 1123 del 2005, art. 4 delle norme internazionali UNI 30012, Uni EN 10012 e delle raccomandazioni OIML D19 e D20, che prescrivono la taratura periodica delle apparecchiature di rilevazione della velocità.

4. Preliminarmente si rileva che il ricorso risulta notificato alla Prefettura di Benevento presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ne aveva assunto la difesa nei gradi di merito.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, quando l’autorità opposta (costituita da un’amministrazione statale) è in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, il ricorso per cassazione va notificato all’autorità presso l’Avvocatura generale dello Stato, e qualora, come nella specie accaduto, la notifica sia stata fatta presso l’Avvocatura distrettuale, e l’autorità non sia costituita nel giudizio di cassazione, deve essere ordinato il rinnovo della notificazione presso l’Avvocatura generale, con effetto sanante ex tunc (Cass. 26/04/2010, n. 9904).

PQM

dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello stato entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017

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