Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7725 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24079-2006 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI

MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA S.P.A., EDIL G.L.I.N.S. DI AMATO ALFREDO E C. S.A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1713/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI – 10^

SEZIONE CIVILE, emessa il 16/2/2006, depositata il 17/02/2006, R.G.N.

22402/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Napoli, depositata il 17 febbraio 2006, la quale, confermando sul punto che qui rileva quella di primo grado del Giudice di pace, ha respinto la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale o morale subiettivo, relativo alle lesioni personali riportate in un sinistro stradale, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova, da parte dell’interessato, relativamente al turbamento d’animo transeunte derivatogli.

Con l’unico, articolato motivo, illustrato con memoria, il ricorrente lamenta plurima violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, deducendo che, avendo subito nel sinistro di cui è causa lesioni personali con postumi di natura permanente, con lesione quindi di un personalissimo diritto umano inviolabile, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, il danno non patrimoniale o morale subiettivo era da considerarsi sussistente in re ipsa. o, comunque, costituente una conseguenza naturale che si verifica normalmente, non necessitante alcun sostegno probatorio nel singolo caso ed il giudice avrebbe dovuto ritenerlo sussistente in quanto non ricorrevano nella specie circostanze che facessero escluderne il patimento da parte del ricorrente.

La censura non coglie nel segno.

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, infatti, la lesione di una situazione giuridica soggettiva rilevante non è di per sè sufficiente per l’attivazione del rimedio risarcitorio, ma prelude alla necessaria verifica dell’esistenza in concreto di conseguenze pregiudizievoli derivate alla vittima, in seguito alla violazione dell’interesse protetto. Ne consegue che il danno non patrimoniale (nella specie, danno morale contingente da turbamento transeunte conseguito alle patite lesioni personali colpose) deve essere sempre allegato e provato dall’istante (Cass. 16946 e 8828/03), non sussistendo In re ipsa, nè rappresentando una conseguenza naturale della lesione della situazione giuridica soggettiva, nè essendo, infine, coincidente con essa.

Non essendo stata specificamente dedotta nè provata l’esistenza del danno, costituito dall’indicato turbamento transeunte, correttamente il giudice non ha potuto riconoscere tale voce del danno. Del resto, la liquidazione equitativa del danno è ammissibile solo quando questo sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 5 aprile 2003 n. 5375; 10 gennaio 1986 n. 69), e dunque, posto pure che non possa essere provato nel suo ammontare, che esso sia stato (innanzi tutto specificamente allegato, e quindi) provato nella sua esistenza, per il che può soccorrere anche la prova per presunzioni semplici (come nella diversa ipotesi del danno morale che si proietti nel futuro, quale quello da perdita del familiare conseguente a reato), non potendo la liquidazione equitativa surrogare la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. 18 aprile 2007 n. 9244).

Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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