Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7724 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. I, 18/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10170/2019 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Pacitti

Claudine, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 298/2019 depositato il 5-2-2019 il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso di T.M., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del provvedimento di rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica del Pakistan, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, con unico articolato motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si duole del mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Espone di essere fuggito dal Pakistan perchè aveva perso tutti i mezzi di sostentamento a causa di un’alluvione nel suo villaggio, avvenuta nell’anno 2014, e perchè l’intero Stato del Pakistan attraversava un grave momento politico storico. Richiama quanto risulta dai rapporti annuali di Amnesty International aggiornati al 2016 e dal sito del Ministero degli Esteri in ordine alla sua zona di origine (Punjab), in cui si evidenzia un elevato rischio di terrorismo e si dà atto che la probabilità di rappresaglie resta alta, nonostante l’impegno delle forze di sicurezza pakistane in un’importante opera di contrasto al terrorismo. Lamenta, inoltre, quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto direttamente applicabile nella fattispecie la nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, come risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018, con. nella L. n. 132 del 2018 e richiama il principio di diritto affermato da questa Corte con la pronuncia n. 4890/2019. Deduce che il Tribunale non ha esaminato la sua domanda di protezione umanitaria, ritenendo erroneamente applicabile la normativa sopravvenuta, non ha valutato le dichiarazioni rese avanti alla Commissione Territoriale, non ha proceduto alla sua audizione, sebbene richiesta, nè ha svolto istruttoria per verificare la veridicità del suo racconto. Afferma di essersi perfettamente integrato in Italia, tanto da essere divenuto socio della s.n.c. “Mille Bolle” (pag. n. 7 ricorso).

2. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare e solo con riferimento alla domanda di protezione umanitaria.

2.1. Le censure riferite alla statuizione di diniego del rifugio e della protezione sussidiaria sono inammissibili. Il ricorrente svolge deduzioni generiche e inconferenti, allega egli stesso di essere fuggito dal suo Paese essenzialmente per motivi economici, poichè non aveva mezzi per sostenersi (pag. n. 2 e 3 ricorso), il che esclude in radice la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rifugio. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

Nel caso di specie, il Giudice territoriale, con motivazione idonea, seppure sintetica (Cass. S.U. n. 8053/2014), ed indicando le fonti di conoscenza, ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, il quale richiama genericamente il “grave momento storico-politico del Pakistan”, anche quale ulteriore ragione di fuga, senza specificamente confrontarsi con la motivazione del decreto impugnato e citando una fonte meno aggiornata di quella indicata dal Tribunale (rapporto annuale di Amnesty International 2014/2015), nonchè la stessa menzionata nel decreto impugnato (Ministero degli Esteri).

Il ricorrente, nel riportare, in stralcio, nel ricorso informazioni su fatti di criminalità comune e sull’elevato rischio terrorismo contrastato con impegno importante delle forze di sicurezza pakistane, riconduce il pericolo paventato in caso di rimpatrio ai problemi che lo hanno indotto a fuggire e al “grave momento storico” che sta attraversando il Pakistan (pag. 8 ricorso), ossia a situazioni non integranti quella di violenza indiscriminata, nel senso precisato e di rilevanza per quanto ora di interesse.

2.2. E’ fondata la censura relativa al diniego della protezione umanitaria, nei limiti di seguito precisati.

Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie (il provvedimento di rigetto della Commissione territoriale è di data 1011-2017), prima dell’entrata in vigore della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018 (5/10/2018), deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019, in continuità rispetto a Cass. n. 4890/2019).

Il Tribunale ha affermato che, nel caso in esame, si applica la nuova disciplina perchè vigente al momento della decisione e, alla stregua di quest’ultima, ha ritenuto che non ricorressero le specifiche ipotesi tassative e specifiche ivi previste.

Il Giudice di merito non si è attenuto al principio di diritto suesposto e dovrà, pertanto, procedere a rivalutare la domanda di protezione umanitaria secondo la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa.

3. In conclusione, il motivo va accolto nei limiti di cui si è detto, ossia con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA