Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7723 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. I, 30/03/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 30/03/2010), n.7723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27228/2008 proposto da:

T.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso l’avvocato RIZZO Antonio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERNARDINI DE PACE

ANNAMARIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, V. CICERONE 44, presso l’avvocato PARDINI LUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CECCHI Manuela, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1054/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato COSTANZA POMARICI, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con condanna aggravata dalle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva n. 50 del 2005, il Tribunale di Lucca pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra L.D. e T.F..

Con sentenza definitiva in data 9/2/2007, il Tribunale di Lucca disponeva l’affidamento della figlia minore G. alla madre, il pagamento di Euro 400,00 mensili a carico del padre; l’obbligo del padre di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente E.; rigettava la domanda della L. di un assegno periodico per sè.

Avverso tale sentenza proponeva appello la L., ribadendo la richiesta di assegno divorzile e chiedendo una maggiorazione dell’assegno per la figlia.

Costituitosi il contraddittorio, l’appellato chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 12/2-17/7/2008, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava T.F. a corrispondere a L.D. la somma di Euro 350,00 mensili, quale assegno divorzile.

Ricorre per cassazione il T., sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste, con controricorso, la L..

T. ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile per inadeguatezza del quesito formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ancora vigente per i rapporti pregressi, e per mancanza della “sintesi” relativa al vizio di motivazione. (così Cass. S.U. n. 1165/08).

Il ricorrente formula un unico quesito di diritto, a fronte di un unico motivo che attiene peraltro a violazione di legge e vizio di motivazione. Chiede il ricorrente se il giudice, chiamato a pronunciarsi sul diritto all’assegno L. n. 898 del 1970, ex art. 5, debba valutare preliminarmente l’esistenza in capo al coniuge richiedente di mezzi adeguati a conservare il tenore di vita goduto in costanza di convivenza nonchè l’esistenza di un apprezzabile deterioramento delle proprie disponibilità economiche, in conseguenza del divorzio.

Come si vede, si tratta di quesito che si risolve in una tautologia, in un interrogativo circolare, che già presuppone in sostanza la risposta (Così Cass. S.U. n. 28536 del 2008) e che comunque non contiene riferimento alcuno alla fattispecie concreta (Cass. S.U. n. 2600 del 2008). Posto che il motivo attiene anche al vizio di motivazione, era necessaria altresì una “sintesi” (omologa al quesito di diritto), con l’indicazione del fatto controverso ovvero delle ragioni per cui la dedotta insufficienza di motivazione la rendesse inidonea a giustificare la decisione (Cass. S.U. n. 11659 del 2008) . Le spese seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c., (sussistenza di colpa grave) per un’affermazione di responsibilità aggravata in ordine alle spese legali, come richiesto dal P.M..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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